Fermo amministrativo Equitalia

Quando Equitalia, l'ente pubblico che si occupa di tutto ciò che riguarda la riscossione tributi, non riesce a recuperare il dovuto entro il tempo stabilito dalla legge può ricorrere al fermo amministrativo, ovvero 'porre i sigilli' per esempio all'autovettura in modo che questa non possa più essere utilizzata e abbia il divieto di circolazione; da quel momento in poi si ha un mese per pagare, altrimenti il bene verrà requisito e venduto all'asta.
Praticamente l'iter è questo: un ente creditore si rivolge ad Equitalia perché il debitore non ha saldato la cifra dovuta nei tempi previsti e si è dunque reso necessario l'intervento di Equitalia perché recuperi il dovuto. A quel punto Equitalia notifica il pagamento, dal momento dell'avvenuta notifica il contribuente ha sessanta giorni per effettuare il pagamento secondo le varie modalità messe a sua disposizione.
Se anche dopo questa prima fase il debitore non ha saldato il dovuto, Equitalia può agire, a norma di legge, intervenendo direttamente sui beni di proprietà. Quindi per esempio stabilisce il fermo amministrativo, chiamato anche ganasce fiscali: una misura cautelare che viene attivata direttamente dall'agente della riscossione, che si rivolge al registro in cui il bene è segnato, per esempio il pubblico registro automobilistico per una vettura, e ne causa l'immediato divieto di utilizzo, in questo caso di circolazione. Il tutto viene preventivamente comunicato al contribuente, che ha da quel momento 30 giorni per ovviare al debito.
Se ancora dopo il fermo la situazione creditizia è rimasta invariata, a quel punto l'agente di riscossione può pignorare il bene e venderlo all'asta. Tutta questa operazione non ha però costi a carico del contribuente, che non deve pagare le spese di cancellazione del fermo né deve rimborsare in nessun modo per questa operazione l'agente di riscossione né il registro cui esso si è rivolto. La macchina viene bloccata ma almeno la parte burocratica è gratuita, oltre il danno non c'è anche la beffa. La nuova normativa del 2013, inoltre, vieta il blocco dell'auto se questa è considerata strumento dell'attività di lavoro, non per forza indispensabile.
Praticamente l'iter è questo: un ente creditore si rivolge ad Equitalia perché il debitore non ha saldato la cifra dovuta nei tempi previsti e si è dunque reso necessario l'intervento di Equitalia perché recuperi il dovuto. A quel punto Equitalia notifica il pagamento, dal momento dell'avvenuta notifica il contribuente ha sessanta giorni per effettuare il pagamento secondo le varie modalità messe a sua disposizione.
Se anche dopo questa prima fase il debitore non ha saldato il dovuto, Equitalia può agire, a norma di legge, intervenendo direttamente sui beni di proprietà. Quindi per esempio stabilisce il fermo amministrativo, chiamato anche ganasce fiscali: una misura cautelare che viene attivata direttamente dall'agente della riscossione, che si rivolge al registro in cui il bene è segnato, per esempio il pubblico registro automobilistico per una vettura, e ne causa l'immediato divieto di utilizzo, in questo caso di circolazione. Il tutto viene preventivamente comunicato al contribuente, che ha da quel momento 30 giorni per ovviare al debito.
Se ancora dopo il fermo la situazione creditizia è rimasta invariata, a quel punto l'agente di riscossione può pignorare il bene e venderlo all'asta. Tutta questa operazione non ha però costi a carico del contribuente, che non deve pagare le spese di cancellazione del fermo né deve rimborsare in nessun modo per questa operazione l'agente di riscossione né il registro cui esso si è rivolto. La macchina viene bloccata ma almeno la parte burocratica è gratuita, oltre il danno non c'è anche la beffa. La nuova normativa del 2013, inoltre, vieta il blocco dell'auto se questa è considerata strumento dell'attività di lavoro, non per forza indispensabile.