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Conciliazione monocratica

Conciliazione monocratica
Tra le varie modalità di conciliazione introdotte nel sistema giuridico italiano, la conciliazione monocratica si configura come un tentativo di conciliazione esperibile nell'ambito del diritto del lavoro. La procedura permette sia al datore di lavoro che al lavoratore di risolvere una controversia in materia lavorativa snellendo i tempi di risoluzione e esplicando l'iter in sede extra giudiziale.

L'Ispettore del Lavoro è la figura di raccordo tra le varie parti che vigila sulla natura della negoziazione garantendo che i personaggi coinvolti non subiscano un'ulteriore lesione dei propri diritti.

La conciliazione monocratica è stata introdotta e disciplinata con l'introduzione dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 aprile 2004 n. 124. La normativa prevede la possibilità per il lavoratore di risolvere la controversia in sede alternativa a quella del processo del lavoro con una richiesta di intervento rivolta all'ispettore inserito nella Direzione provinciale del lavoro o nella Direzione territoriale del lavoro (la territorialità cambia in base alla competenza).
Ricevuta la richiesta, l'Ispettore del Lavoro deve provvedere a eseguire un'ispezione sul luogo di lavoro coinvolto per accertarsi delle condizioni oggetto della controversia e ravvisare ulteriori motivi per il proseguimento della pratica o verificare la non sussistenza della violazione segnalata.
Se la richiesta d'intervento viene verificata, approvata e sussistono le condizione per pervenire a un accordo tra le parti, al datore di lavoro viene notificato un avviso di convocazione entro un termine prefissato.

La conciliazione monocratica trova il suo ambito di applicazione non solo in merito a controversie relative agli aspetti previdenziali del lavoro come succedeva prima della riformulazione della normativa, ma anche nelel questioni relative alla retribuzione.

La Direzione provinciale o territoriale del lavoro per procedere alla conciliazione monocratica deve verificare che non ci siano gli estremi per la configurazione di un reato o che non ci siano elementi in merito a diritti non disponibili. Per diritti indisponibili in questo caso si intendono le fattispecie relative al lavoro di minori o extracomunitari non in regola o sull'indennità di maternità.

Se si perviene a un accordo tra le parti, durante l'incontro di conciliazione vengono stabiliti le modalità e i tempi dei versamenti oggetto dell'azione conciliativa, mentre se non si perviene a un accordo o una delle due parti non si presenta al primo o a più incontri di conciliazione vengono avviate le ordinarie procedure ispettive per giudicare nel merito la controversia.
Dall'accertamento ispettivo l'Ispettore raccoglie informazioni utili alla procedibilità per la risoluzione del conflitto e può redigere una diffida per intimare al datore di lavoro di corrispondere l'importo dovuto al lavoratore.