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Conciliazione giudiziale

Conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è una procedura tramite la quale si può risolvere una controversia tra due parti nell'ambito delle leggi fiscali ottenendo una velocizzazione dell'iter.

Questa possibilità è stata istituita con l’articolo 48 del D. Lgs. n. 546/1992 che prevede la possibilità di avviare una procedura di risoluzione della controversia presentando la richiesta alla Commissione Tributaria Provinciale e senza dover svolgere ulteriori accertamenti.

Ricorrere alla conciliazione giudiziale permette di abbreviare i tempi di risoluzione poiché il caso non viene valutato nel merito ma piuttosto vengono ricercate modalità di compromesso che soddisfino entrambi le parti senza scendere nel merito della colpevolezza.
Inoltre la conciliazione permette al contribuente di non dover sostenere costi relativi alla procedura conciliativa avviata e relativi alle sanzioni amministrative che ne deriverebbero.
Ulteriori vantaggi per il contribuente sono costituiti dalla decisione in merito alle vertenze che riguardano l'ammontare di imposte già pagate e dalla possibilità di vedere rateizzata la somma da dover corrispondere al Fisco.

La conciliazione giudiziale può essere avviata per ogni controversia di competenza delle Commissioni tributarie provinciali e non oltre la data della prima udienza. La procedura può essere richiesta direttamente dalla Commissione tributaria provinciale competente o dal contribuente stesso (inclusi Enti locali, agenti della riscossione e uffici locali dell'Agenzia delle Entrate).

Qualora non si pervenisse a una risoluzione della controversia le parti possono rinunciare al tentativo di conciliazione e intraprendere l'iter giudiziale ordinario per risolvere il contenzioso.

Da notare che in caso di una controversia con un valore inferiore ai 20.000 euro la conciliazione giudiziale è facoltativa, ovvero qualora fosse già stato intrapreso ma non concluso un procedimento di mediazione non è più possibile avvalersi del tentativo conciliativo.

Ci sono due modalità tramite le quali si svolge la conciliazione giudiziale:
  • conciliazione in udienza: richiesta dal giudice stesso o per volere delle parti. In questo caso la Commissione tributaria riceve dall'ufficio competente, almeno 10 giorni prima della data della prima udienza, una notifica alle parti per giungere alla conciliazione. In alternativa l'ufficio può produrre antecedentemente alla prima udienza un documento che contenga già una proposta di conciliazione. Ultima possibilità è quella in cui il giudice, producendo autonomamente un documento, propone alle parti di giungere a una risoluzione;
  • conciliazione fuori udienza: viene avviata quando c'è già stato un accordo tra l'ufficio e il contribuente in merito ai contenuti della risoluzione della controversia. È l'ufficio ad occuparsi di depositare la dichiarazione di conciliazione, con i contenuti espressi, presso la segreteria della Commissione. Se la proposta viene accettata il Presidente della Commissione tributaria dichiara estinto il giudizio con proprio decreto.

Le somme dovute vengono pagate tramite modello F24 per l'IVA, l'IRAP e le imposte sostitutive, mentre per le altre imposte dirette viene utilizzato il modello F23.