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Certificato penale

Certificato penale
Il certificato penale riporta le iscrizioni del Casellario giudiziale riferite a una persona, vale a dire i provvedimenti penali di condanna definitivi a suo carico. È rilasciato appunto dall’ufficio del Casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica.

Non tutte le condanne vengono inserite nel certificato, in particolare non risultano quelle per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”; le condanne pronunciate dal giudice di pace o da altro giudice per i reati di competenza del giudice di pace; le condanne per reati estinti.

Il certificato penale ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio, che avviene al costo di una marca da bollo da 16 euro, più una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza (rilascio nello stesso giorno della richiesta) o da 3,54 euro se è richiesto senza urgenza (rilascio dopo tre giorni lavorativi). Il rilascio è invece gratuito se viene richiesto per una domanda di riparazione dell’errore giudiziario o per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione, in un procedimento nel quale la persona beneficia del patrocinio gratuito.

Il certificato penale può essere richiesto a qualsiasi ufficio locale del Casellario presso le Procure, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza, compilando una domanda in carta libera oppure l’apposito modello; oltre alle marche da bollo, occorre presentare un documento d'identità non scaduto, o la fotocopia se la domanda viene consegnata da una terza persona delegata. Per i minorenni, la domanda va presentata dal genitore che esercita la patria potestà; per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina; per i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto si richiede di esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato chiesto il rinnovo.

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici possono variare da una Procura a un'altra, si consiglia di verificarli prima; è inoltre possibile fare richiesta del certificato via posta (allegando la domanda, marche da bollo, fotocopia del documento di identità e busta affrancata riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione), e in certi casi online, sui siti delle Procure.

Si ricorda che dal 2012 non devono più essere richiesti i certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi, ai quali vanno presentati le autocertificazioni, che non costano nulla e possono essere utilizzate anche nei rapporti con enti privati quali banche, assicurazioni, sportelli postali, purché questi vi acconsentano. Rimane se no la possibilità di richiedere i certificati al Casellario giudiziale per uso privato.

Tutti gli eventuali aggiornamenti possono essere visionati nell'apposita sezione del sito del ministero della Giustizia, cliccando qui.