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Certificato di agibilità

Certificato di agibilità
Il certificato di agibilità, è un documento che attesta l'esistenza, in un immobile, di tutte le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di conformità degli impianti alla normativa vigente.

Documento indispensabile per poter abitare un immobile, tanto che fino a qualche anno fa era chiamato certificato di abitabilità, esso si rivela comunque indispensabile per poter procedere in qualsiasi azione di compravendita o donazione.

Il certificato di agibilità deve essere richiesto al Comune dal titolare del permesso di costruzione o di altro titolo abilitativo. Su tale versante non sussistono particolari limitazioni al diritto di richiesta dell'agibilità, che può essere esercitato da chi ne ha l'interesse: ad esempio dal successivo proprietario dell'immobile.

Questo documento deve essere richiesto ogni volta che viene ultimata una nuova costruzione e realizzato un ampliamento o una sopraelevazione. E' necessario presentare la domanda anche nel caso di interventi su edifici esistenti (ristrutturazione edilizia) se le opere eseguite hanno modificato le predette condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità degli impianti.

La mancata richiesta del certificato di agibilità entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
  • Marca da bollo di 16,00 €.
  • Ricevuta della richiesta di accatastamento presentata all’Agenzia del Territorio.
  • Dichiarazione dello stesso richiedente attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato.
  • Dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dall’impresa installatrice e dove previsti certificati di collaudo degli stessi.
  • Nel caso in cui siano previsti interventi strutturali, è necessario presentare il certificato di collaudo statico.
  • Dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Il certificato viene rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo che l'ufficio non richieda integrazioni documentali. In questo caso il termine ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio di tutta la documentazione richiesta. Il rilascio del certificato implica un ulteriore costo che comprende marca da bollo e diritti di segreteria.

La domanda di agibilità può essere definita anche attraverso il cosiddetto silenzio assenso. Dopo la presentazione della domanda, in assenza di una richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio competente, l'agibilità si intende comunque attestata: dopo trenta giorni, se sul progetto edilizio era stato emesso parere positivo igienico-sanitario o dopo sessanta giorni, se la conformità igienico-sanitaria era stata autocertificata dal progettista.

E’ necessario precisare che, nonostante qui si faccia riferimento alla normativa nazionale, il rilascio del suddetto certificato di agibilità, potrebbe richiedere un processo lievemente differente in ambito locale. Per questo è consigliabile far sempre riferimento al Regolamento Edilizio comunale e alle Norme di Attuazione della locale strumentazione urbanistica.
Alcuni documenti che potrebbero essere richiesti in ambito locale, ad esempio, sono: l’ autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue, la certificazione comprovante l’allacciamento all’acquedotto comunale o l’attestato di certificazione energetica redatto da tecnico estraneo alla progettazione ed esecuzione dell’opera.

Per maggiori info:
[aext= http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/procedure/agibilita.shtml]Torino[/aext]
Milano
[aext= http://centroservizi.lineacomune.it/ssproxy/comune_di_firenze/urbanistica_e_lavori_pubblici/attivit__urbanistico_edilizie/abitabilita_e_agibilita_immobili/certificazione_abitabilita_agibilita_immobili.html]Firenze[/aext]
Roma
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