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Certificato antimafia

Certificato antimafia
Dal febbraio 2013 le disposizioni sui certificati antimafia, che attestano l'assenza di infiltrazioni mafiose nelle imprese che hanno rapporti con gli enti sotto il controllo pubblico, sono cambiate: il certificato viene rilasciato esclusivamente dalla Prefettura, e non più dalle Camere di commercio, e solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o le società private concessionarie di opere pubbliche, su richiesta di questi ultimi.

Le imprese possono però richiedere autonomamente l'iscrizione all'elenco, istituito presso ogni Prefettura, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa: la cosiddetta white list. L'iscrizione è del tutto volontaria.

Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti degli operatori attivi nei settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata:
  • trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
  • trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
  • noli a freddo di macchinari
  • noli a caldo
  • fornitura di ferro lavorato
  • autotrasporto per conto di terzi
  • sorveglianza dei cantieri

L'elenco delle attività iscrivibili può essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno con apposito decreto. La richiesta di inserimento nella white list deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa o, se si tratta di una società, dal legale rappresentante, e deve indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partiva IVA, settore o settori di attività per cui si chiede l'iscrizione. La domanda va indirizzata alla Prefettura della provincia dove l'impresa ha la sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, alla Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile, o ancora, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio italiano, a qualsiasi Prefettura.

Una volta effettuati gli accertamenti la Prefettura esprime un parere, che se positivo comporta l'inserimento dell'impresa nell'elenco, pubblicato anche online sul sito dell'ente, per un periodo di dodici mesi. Con anticipo sulla scadenza l'impresa può richiedere di permanere nella white list, anche per settori di attività diversi da quelli per cui si è iscritta. L'impresa ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario, degli organi sociali, del direttore tecnico e, nel caso di società di capitali quotate, delle partecipazioni rilevanti, entro trenta giorni dalle variazioni, pena la cancellazione dall'elenco e il pagamento di una sanzione.