Autocertificazione valutazione rischi

L'autocertificazione valutazione rischi è stata reintrodotta con il Decreto Legge 69/2013, il cosiddetto decreto del fare. Il decreto permette al datore di lavoro che non abbia più di dieci impiegati al giorno di redigere personalmente la valutazione dei rischi per le mansioni ricoperte.
Il DL 69/2013 ha modificato l'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/80 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” in modo che non ci sia più l'obbligo per determinate categorie di datori di lavoro di dover redigere il DUVRI (Documento Unico della Valutazione dei Rischi Interferenziali per appalti pubblici e privati). Ciò implica l'introduzione della figura dell'incaricato della redazione della valutazione che può effettuare la procedura solo nei casi indicati espressamente dalla legge:
I casi in cui si può definire un'attività a basso rischio sono indicati nell'art. 29 del Dlgs 81/80 mentre per i settori a basso rischio si deve fare per ora riferimento agli indici infortunistici dell'INAIL in attesa che il Ministero del Lavoro approvi un Decreto Ministeriale apposito.
Per le imprese di nuova apertura c'è l'obbligo dell'effettuazione dell'autocertificazione entro 90 giorni dall'inizio dell'attività. Inoltre la valutazione dovrà essere ricondotta quando le condizioni lavorative subiscono delle modifiche.
Rimane l'obbligo della compilazione del DUVRI per le attività professionali comportino rischi da agenti biologici, cancerogeni, atmosfere esplosive o rischi particolari.
Un modello standardizzato di DVR (Documento per la Valutazione dei Rischi) è in fase di elaborazione.
Il DL 69/2013 ha modificato l'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/80 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” in modo che non ci sia più l'obbligo per determinate categorie di datori di lavoro di dover redigere il DUVRI (Documento Unico della Valutazione dei Rischi Interferenziali per appalti pubblici e privati). Ciò implica l'introduzione della figura dell'incaricato della redazione della valutazione che può effettuare la procedura solo nei casi indicati espressamente dalla legge:
- mansioni di lavoro in settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico (insorgenza di una malattia come causa diretta delle condizioni lavorative e del luogo di lavoro);
- lavori per cui siano impiegati fino dieci lavoratori al giorno (in caso di lavori che implichino un gruppo di lavoro inferiore alle cinque unità al giorno non c'è obbligo né di individuare l'incaricato per l'autocertificazione, né di redigere il DUVRI).
I casi in cui si può definire un'attività a basso rischio sono indicati nell'art. 29 del Dlgs 81/80 mentre per i settori a basso rischio si deve fare per ora riferimento agli indici infortunistici dell'INAIL in attesa che il Ministero del Lavoro approvi un Decreto Ministeriale apposito.
Per le imprese di nuova apertura c'è l'obbligo dell'effettuazione dell'autocertificazione entro 90 giorni dall'inizio dell'attività. Inoltre la valutazione dovrà essere ricondotta quando le condizioni lavorative subiscono delle modifiche.
Rimane l'obbligo della compilazione del DUVRI per le attività professionali comportino rischi da agenti biologici, cancerogeni, atmosfere esplosive o rischi particolari.
Un modello standardizzato di DVR (Documento per la Valutazione dei Rischi) è in fase di elaborazione.