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Autocertificazione dvr

Autocertificazione dvr
L’autocertificazione DVR è un sintetico documento in cui si dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e di aver preso le necessarie misure atte a ridurne i rischi.

In tale autocertificazione, il dichiarante non è tenuto a specificare i criteri adottati né il percorso svolto, diversamente dal DVR. E’ una scelta più rapida e più semplice che in qualsiasi caso non esime dal percorso di valutazione dei rischi. L’unica differenza è che la documentazione attestante la valutazione e riduzione dei rischi resta al dichiarante.

Ma chi può usufruire dell’autocertificazione DVR?
Le piccole medie imprese fino a 10 dipendenti, dal 1° giugno 2013 come stabilito dal Ministero del Lavoro, non possono più avvalersi dell’autocertificazione per la valutazione dei rischi ma devono fare riferimento alle nuove procedure standardizzate.
Nelle aziende che occupano fino a 50 lavoratori tale percorso può essere effettuato secondo procedure standardizzate che stanno per essere messe a punto per via legislativa.

Strumento di conoscenza e lettura della reltà che poi viene riassunto nel relativo documento, il DVR individua i pericoli presenti e aiuta a comprendere come questi agiscono nella realtà aziendale. Partendo quindi da un analisi di insieme dell’attività lavorativa, si giungerà alla sua scomposizione in piccole attività basilari per poter comprendere come intervenire al fine di ridurre o eliminare i rischi presenti.

Tale valutazione deve essere necessariamente individuata in qualsiasi attività lavorativa e deve essere effettuata su:
  • Ogni elemento del lavoro sia esso tecnico, organizzativo o umano.
  • Preventivamente, ovvero all’atto della scelta dell’elemento che si intende introdurre nel processo lavorativo.
  • Costantemente perché utile strumento di gestione della realtà aziendale in oggetto.

Questa certificazione deve essere generalmente effettuata entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, con attenzione alle differenze di genere, età e provenienza culturale dei lavoratori, e loro eventuali particolari condizioni individuali come ad esempio nel caso di una lavoratrice in gestazione o di un portatore di disabilità.

Le finalità di questa valutazione dei rischi sono molteplici:
  • Eliminare o ridurre tutti i rischi sul luogo di lavoro.
  • Prevenire danni alla salute quali infortuni o malattie professionali.
  • Mantenere nel tempo i risultati di sicurezza raggiunti e migliorare costantemente tale condizione.
  • Confrontare nel tempo il reale progressivo miglioramento della strategia attuata.

Ma che cosa significa valutare un rischio?
Innanzitutto bisogna assegnargli un livello di gravità analizzandolo nel dettaglio: cos’è, da dove ha origine e come si presenta. Questo processo consentirà di individuare i punti critici su cui intervenire applicando misure cautelative.

Il documento di valutazione dei rischi – DVR, indica almeno i seguenti elementi:
  • Quali sono i rischi valutati e in quale modo.
  • Quali sono le misure già adottate al momento della valutazione.
  • Quali sono le misure che si intendono adottare nel tempo per il miglioramento dei livelli di sicurezza.
  • Quali i nominativi dei soggetti coinvolti.
  • Quali le eventuali mansioni delicate che richiedono capacità ed esperienza specifica.
  • Quale il rischio di stress correlato al lavoro svolto.

Il DVR deve avere una data certa ed essere sempre sottoscritto dal datore di lavoro e da eventuali altri soggetti della prevenzione quali l’RSPP, l’RLS e il medico competente.

La valutazione dei rischi deve inoltre essere aggiornata ad ogni modifica dell’attività lavorativa che possa essere definita rilevante per la salute e la sicurezza dei lavoratori; questa revisione va effettuata entro 30 giorni dalle modifiche. Tempi differenti sono previsti per alcuni rishi specifici quale, ad esempio, il rischio cancerogeno.