Autocertificazione di nascita

L'autocertificazione di nascita è l'atto con cui un cittadino può dichiarare ufficialmente la nascita di un figlio senza per questo dover richiedere alla pubblica amministrazione di svolgere la pratica. Con il DPR 445/2000, infatti, è stato avviato un processo di graduale “sburocratizzazione” per alcune dichiarazioni ufficiali che un cittadino italiano può compiere autonomamente e senza dover richiedere l'atto agli uffici di pubblica amministrazione oberati di lavoro.
Per espletare la pratica di autocertificazione di nascita il genitore deve premurarsi di compilare il modello e recarsi presso il pubblico ufficiale dell'Ente richiedente la certificazione. La validità del modulo consegue alla firma del sottoscrivente in presenza del pubblico ufficiale e dopo che siano state accertate le generalità con l'esibizione di un documento di identità valido.
Si può procedere all'inoltro della pratica anche via fax o lettera allegando al modulo di autocertificazione una fotocopia del documento di identità. In caso di motivi di salute che impediscano al sottoscrivente di effettuare la dichiarazione, questa può essere delegata a un prossimo congiunto. Il pubblico ufficiale verificherà sia il motivo di salute intervenuto sia l'identità del delegato.
Il sottoscrivente si assume la responsabilità giuridica delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione; qualora venisse riscontrata una violazione o la falsità del contenuto del documento, il firmatario risponderà in sede penale dell'infrazione commessa.
Non è prevista alcuna imposta di bollo per le autocertificazioni in generale (l'unica eccezione è dell'autocertificazione dell'atto di notorietà) e la validità della dichiarazione è la stessa che avrebbe avuto qualora il certificato fosse stato emesso da un ufficio di pubblica amministrazione.
Le autocertificazioni sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dei rapporti tra privato cittadino e amministrazioni pubbliche: tutte le Amministrazioni dello Stato, istituti scolastici pubblici e privati di ogni grado, Università, aziende, camere di commercio, regioni, province, comuni e comunità montane, enti pubblici, enti economici.
Se il pubblico ufficiale dovesse rifiutare di accogliere la pratica dell'autocertificazione, il firmatario può inoltrare richiesta alla Prefettura di conoscere i motivi per i quali il pubblico ufficiale non ha portato a termine la ricezione della pratica. Nel caso in cui entro trenta giorni il funzionario non abbai indicato i motivi del rifiuto o non abbia portato a termine la procedura, questi può essere perseguito penalmente per rifiuto di atti di ufficio.
Per espletare la pratica di autocertificazione di nascita il genitore deve premurarsi di compilare il modello e recarsi presso il pubblico ufficiale dell'Ente richiedente la certificazione. La validità del modulo consegue alla firma del sottoscrivente in presenza del pubblico ufficiale e dopo che siano state accertate le generalità con l'esibizione di un documento di identità valido.
Si può procedere all'inoltro della pratica anche via fax o lettera allegando al modulo di autocertificazione una fotocopia del documento di identità. In caso di motivi di salute che impediscano al sottoscrivente di effettuare la dichiarazione, questa può essere delegata a un prossimo congiunto. Il pubblico ufficiale verificherà sia il motivo di salute intervenuto sia l'identità del delegato.
Il sottoscrivente si assume la responsabilità giuridica delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione; qualora venisse riscontrata una violazione o la falsità del contenuto del documento, il firmatario risponderà in sede penale dell'infrazione commessa.
Non è prevista alcuna imposta di bollo per le autocertificazioni in generale (l'unica eccezione è dell'autocertificazione dell'atto di notorietà) e la validità della dichiarazione è la stessa che avrebbe avuto qualora il certificato fosse stato emesso da un ufficio di pubblica amministrazione.
Le autocertificazioni sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dei rapporti tra privato cittadino e amministrazioni pubbliche: tutte le Amministrazioni dello Stato, istituti scolastici pubblici e privati di ogni grado, Università, aziende, camere di commercio, regioni, province, comuni e comunità montane, enti pubblici, enti economici.
Se il pubblico ufficiale dovesse rifiutare di accogliere la pratica dell'autocertificazione, il firmatario può inoltrare richiesta alla Prefettura di conoscere i motivi per i quali il pubblico ufficiale non ha portato a termine la ricezione della pratica. Nel caso in cui entro trenta giorni il funzionario non abbai indicato i motivi del rifiuto o non abbia portato a termine la procedura, questi può essere perseguito penalmente per rifiuto di atti di ufficio.