Autocertificazione casellario giudiziale

L'autocertificazione del casellario giudiziale è la dichiarazione sostitutiva ufficiale che un cittadino compie in merito alle proprie sentenze passate in giudicato, cioè le condanne, le assoluzioni e le sanzioni definitive e senza altro grado di giudizio da dover espletare.
Nella gran parte dei casi serve a dichiarare l'assenza di condanne penali ai fini di partecipazione a concorsi pubblici, iscrizione in ordini professionali e svolgimento di determinati lavori.
È con l'uscita del D.P.R. 445/2000 che è stata introdotta la possibilità per il cittadino di autocertificare la propria situazione giudiziaria senza per questo doversi rivolgere alla pubblica amministrazione. La natura dell'autocertificazione può essere di tre tipi: civile, penale e generale o amministrativa.
Per aumentare i ritmi della macchina burocratica, infatti, il cittadino può reperire il modello apposito da compilare e riempire il modulo in modo tale che non ci siano dichiarazioni false; il cittadino risponde penalmente della falsità della certificazione effettuata qualora questa venga rilevata dagli organi di controllo.
Per i cittadini che non appartengono all'Unione Europea l'autocertificazione può essere effettuata solo se il sottoscrivente è in possesso di regolare permesso di soggiorno e in corso di validità.
Una volta effettuata l'autocertificazione del casellario giudiziale questa viene ritenuta valida fino a sei mesi dalla data apposta sul documento.
Qualora il firmatario sia impossibilitato a presentarsi di persona per la consegna dell'autocertificazione all'Ente che ha richiesto l'attestazione, si può inoltrare a mezzo fax o lettera il modello compilato e firmato unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido.
Se invece il sottoscrivente sia impossibilitato per motivi di salute a rendere la dichiarazione in oggetto, si può delegare un parente prossimo fino al terzo grado di adempiere alla procedura: in questo caso è necessario indicare il motivo di salute che ha causato il temporaneo impedimento e presentare un documento che attesti l'identità del delegato.
Nel caso in cui il sottoscrivente dell'autocertificazione del casellario giudiziale abbia ottenuto dei benefici da una dichiarazione falsa resa con questa modalità, i benefici decadono dal momento in cui l'Amministrazione Pubblica abbia rilevato la violazione.
Il pubblico ufficiale preposto all'accoglimento dell'autocertificazione è tenuto a ricevere la modulistica e a completare la procedura; in caso contrario potrà essere perseguito per violazione dei doveri d'ufficio.
Nella gran parte dei casi serve a dichiarare l'assenza di condanne penali ai fini di partecipazione a concorsi pubblici, iscrizione in ordini professionali e svolgimento di determinati lavori.
È con l'uscita del D.P.R. 445/2000 che è stata introdotta la possibilità per il cittadino di autocertificare la propria situazione giudiziaria senza per questo doversi rivolgere alla pubblica amministrazione. La natura dell'autocertificazione può essere di tre tipi: civile, penale e generale o amministrativa.
Per aumentare i ritmi della macchina burocratica, infatti, il cittadino può reperire il modello apposito da compilare e riempire il modulo in modo tale che non ci siano dichiarazioni false; il cittadino risponde penalmente della falsità della certificazione effettuata qualora questa venga rilevata dagli organi di controllo.
Per i cittadini che non appartengono all'Unione Europea l'autocertificazione può essere effettuata solo se il sottoscrivente è in possesso di regolare permesso di soggiorno e in corso di validità.
Una volta effettuata l'autocertificazione del casellario giudiziale questa viene ritenuta valida fino a sei mesi dalla data apposta sul documento.
Qualora il firmatario sia impossibilitato a presentarsi di persona per la consegna dell'autocertificazione all'Ente che ha richiesto l'attestazione, si può inoltrare a mezzo fax o lettera il modello compilato e firmato unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido.
Se invece il sottoscrivente sia impossibilitato per motivi di salute a rendere la dichiarazione in oggetto, si può delegare un parente prossimo fino al terzo grado di adempiere alla procedura: in questo caso è necessario indicare il motivo di salute che ha causato il temporaneo impedimento e presentare un documento che attesti l'identità del delegato.
Nel caso in cui il sottoscrivente dell'autocertificazione del casellario giudiziale abbia ottenuto dei benefici da una dichiarazione falsa resa con questa modalità, i benefici decadono dal momento in cui l'Amministrazione Pubblica abbia rilevato la violazione.
Il pubblico ufficiale preposto all'accoglimento dell'autocertificazione è tenuto a ricevere la modulistica e a completare la procedura; in caso contrario potrà essere perseguito per violazione dei doveri d'ufficio.