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Recupero crediti

Recupero crediti
Il recupero crediti è la procedura con la quale un creditore intraprende una procedura giuridica nei confronti del suo debitore per vedere risarcita la somma oggetto del debito. La procedura viene solitamente avviata quando il debitore non ha provveduto al pagamento dopo le sollecitazioni informali.

La procedura del recupero crediti ha inizio quando il creditore provvede a far ricevere una notifica (che determina la costituzione in mora del debitore), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che sollecita il saldo del debito; nel documento deve essere espresso che qualora il risarcimento non avvenga, il creditore si rivolgerà a uno studio legale per recuperare il credito.

Qualora il debitore non provveda al pagamento, si avvia una delle seguenti procedure specifiche in base al caso:
  • ricorso per decreto ingiuntivo: il creditore espone le questioni creditizie a un giudice, che accertata la sussistenza del debito, inoltra un sollecito di pagamento al debitore con proprio decreto ingiuntivo. Dall'avvenuta ricezione della notifica il debitore ha a disposizione 40 giorni per provvedere al pagamento, a meno che nel decreto ingiuntivo non sia specificato il saldo immediato del debito. In questo caso il creditore può avvalersi del pignoramento dei beni del debitore. Questa procedura richiede alcuni giorni per essere completata, a meno che dopo un rifiuto del debitore nonsi debba procedere davanti a un Giudice di Pace che dovrà valutare il caso nel merito;
  • precetto di pagamento: in questa procedura rientrano tutti i debiti derivanti da assegni,cambiali o in generale dai titoli di credito. Nel momento in cui il titolo di credito scade, automaticamente si avvia il precetto di pagamento. Dalla data di scadenza il debitore dispone di 10 giorni per saldare il debito, oltre i quali si puà avviare procedimento di pignoramento; trascorsi altri 10 giorni il creditore può richiedere la vendita o l'assegnazione dei beni in oggetto;
  • causa ordinaria: si ricorre a questo metodo quando non si abbiano prove scritte del debito e questo va accertato. Per debiti inferiori ai 5.000 euro è il Giudice di Pace a procedere, oltre questa somma viene intrapresa una causa di fronte al giudice ordinario. La differenza tra le due modalità induce sistanziali cambiamenti nei termini in cui si può provvedere al saldo del debito.

È stato da poco introdotto anche il procedimento abbreviato che pur svolgendosi di fronte a un giudice ha dei tempi di risoluzione minori poiché risulta, da un'indagine preliminare sulle rispettive motivazioni degli attori coinvolti, che la causa non sia di particolare complessità e quindi può essere risolta senza ulteriori accertamenti.