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Pignoramento stipendio

Pignoramento stipendio
Ci sono alcune informazioni da conoscere sul pignoramento dello stipendio che può intervenire quando ci sia un debito non pagato e le norme processuali in quel momento in vigore lo consentano. Se infatti un debitore non trova altro modo per saldare il proprio debito con un privato o con un ente pubblico può vedersi prelevare mensilmente una percentuale del proprio stipendio direttamente dal proprio conto corrente, poiché la somma sarà automaticamente versata verso il conto del creditore per saldare il debito contratto precedentemente.

In materia esistono vari parametri da conoscere per calcolare a quanto potrebbe ammontare la somma del pignoramento dello stipendio e quali siano le procedure da seguire e da gestire per l'estinzione del debito. La legge che inquadra le nuove disposizioni in materia e i nuovi limiti relativi al minimo pignorabile è il Decreto Legislativo 83/2015 pubblicato sul numero 147/2015 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale. Innanzitutto bisogna considerare se il pignoramento sia intervenuto prima o dopo il versamento dell'ultimo stipendio poiché dalla somma antecedente alla decisione di pignoramento può essere decurtata solo per la cifra eccedente i 1.345,56 euro, quindi la somma che il creditore potrà pignorare al debitore è quella che rimane dalla cifra sopra indicata. Se lo stipendio risulta inferiore allora non si può procedere con il pignoramento; questa soglia è stata indicata poiché è il risultato che si ottiene facendo il triplo di 448,52 euro che è l'importo dell'assegno sociale previsto dalla legge.

La normativa prevede infatti che il sequestro dello stipendio può essere applicato solo per la somma rimanente dal triplo della somma prevista per l'assegno sociale. Per gli stipendi successivi alla data di pignoramento, invece, le norme sono diverse poiché valgono le seguenti regole: nella generalità dei casi, al massimo di 1/5 dello stipendio versato sul conto; nel caso in cui il creditore agisca per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato con apposita decisione; al massimo di un quinto per i crediti dello Stato, Province o Comuni; fino alla metà della cifra che costituisce la base pignorabile per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (ad esempio alimenti, tributi). Le stesse regole valgono anche nel caso in cui lo stipendio non venga accreditato sul conto corrente ma venga distribuito direttamente dal datore di lavoro con la busta paga senza accredito ma con contanti o altre modalità di accredito di somme di denaro.

Qualora venisse effettuato un pignoramento eccessivo e che non rispetti i criteri indicati dalla norma legislativa di riferimento, il giudice può dichiararlo inefficace anche di ufficio e ripristinare le precedenti condizioni dell'accredito dello stipendio sul conto corrente o presso il datore di lavoro, senza che questo venga in qualche modo soggetto alle decurtazioni a favore del creditore per la risoluzione del debito.