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Conciliatore bancario

Conciliatore bancario
Per risolvere controversie in ambito bancario, finanziario e societario è stata introdotto l'organismo del conciliatore bancario. Non di rado, infatti, le banche o altri enti economici si trovano di fronte alla costituzione di conflitti in merito al contenuto delle pratiche svolte o in merito all'insoddisfazione del cliente su come è stata gestita la transazione.

Per limitare l'allungamento dei tempi di risoluzione e permettere ai clienti e agli enti di portare avanti il proprio lavoro e far circolare il capitale, già nel 2005 è stata avviata una graduale realizzazione della conciliazione bancaria con l'istituzione del conciliatore bancario finanziario.
Questo si presenta sotto forma di Associazione senza fini di lucro che si occupa delle suddette controversie e alla quale hanno aderito vari enti: banche, Poste Italiane, Assofin, Assosin, Federcasse, UFI, Assilea, Assifact e altre istituzioni bancarie.
Nel 2010 con l'introduzione del decreto legislativo n. 28 del 4/3/2010 il Conciliatore ha avuto la delega per costituire l'Organismo di Conciliazione bancaria poi iscritto al numero 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia sugli organismi riconosciuti nell'ambito della mediazione dei conflitti.
Nella sua attività l'organismo del conciliatore ha anche istituito un Ente di Formazione apposito iscritto al numero 111 del registro del Ministero della Giustizia degli Enti abilitati a svolgere attività di formazione nei contesti di mediazione. Inoltre il Conciliatore ha ottenuto il riconoscimento di persona giuridica con il provvedimento numero 865/2012 della Prefettura di Roma.

Le tre modalità attraverso le quali opera il conciliatore bancario sono le seguenti:
  • mediazione: il raggiungimento di un compromesso tra le parti viene raggiunto tramite un professionista neutrale e indipendente, il mediatore, istituito con il Decreto Legislativo 28/2010. Il mediatore non ha il compito di giudicare ma solo quello di mediare le rispettive richieste delle parti. L'accordo cui si pervenuti può essere omologato dal Tribunale che lo rende esecutivo;
  • Ombudsman o Giurì Bancario: i clienti possono usufruire di questo collegio in materia di controversie con le banche e gli intermediari finanziari circa i servizi di investimento, cioè titoli di Stato, fondi comuni, compravendita di azioni e obbligazioni. L'Ombudsman può risolvere anche controversie con importi inferiori a 100.000 € che presuppongono un risarcimento danni che potrà essere valutato anche superiore ai 100.000 €. Per ricorrervi il cliente può sporgere reclamo all'Ufficio reclami della banca in cui è nata la controversia entro due anni dalla costituzione della stessa;
  • arbitrato: con questa procedura si decide di rivolgersi a un terzo che può emettere una decisione nel merito della colpevolezza per risolvere la controversia. Le parti possono scegliere se affidarsi a un singolo o a un collegio di arbitri.

Per avere informazioni dettagliate si consiglia la consultazione del sito ufficiale dell'organismo del conciliatore bancario.