Arbitro bancario

Nell'ambito della risoluzione di controversie di tipo bancario e finanziario una delle procedure esperibili è quella attuata dall'arbitro bancario. Questo è un organismo collegiale che ha la facoltà di avviare una procedura di arbitrato per valutare la controversia tra cliente e intermediario finanziario in sede stragiudiziale.
L'attività dell'arbitro bancario finanziario è stata introdotta nel 2009 con l'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Con la precedente delibera del 29 luglio 2008 il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) aveva già stabilito i criteri attuativi di questa nuova modalità di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie affidando alla Banca d'Italia le pratiche di attuazione e gestione.
Il ricorso all'arbitro bancario è una modalità che permette di snellire i tempi di risoluzione e di non entrare nel circuito processuale ordinario. Come organo l'arbitro bancario risulta imparziale e indipendente sia nei compiti che nelle decisioni ed è sostenuto finanziariamente dalla Banca d'Italia.
Per usufruire di questa procedura stragiudiziale occorre che il cliente abbia prima sporto ufficiale reclamo scritto all'intermediario coinvolto; solo dopo una mancata risoluzione della controversia in questo modo il cliente può rivolgersi all'arbitro bancario finanziario indicando i motivi e i contenuti della controversia e inviando documento che attesti il primo tentativo fallito di risoluzione.
Quando l'arbitro finanziario bancario è entrato nel merito della questione ma il cliente o l'intermediario non sono soddisfatti delle conclusioni cui si è pervenuti rimane salva la possibilità di rivolgersi a un giudice per ottenere un ulteriore esame della questione e una nuova modalità di conclusione.
Sul territorio italiano sono attualmente presenti tre collegi con sede a Roma, Milano e Napoli. Ogni collegio risulta costituito da cinque persone: il Presidente e due membri vengono scelti dalla Banca d'Italia, un membro è scelto dalle associazioni degli intermediari finanziari e un altro viene designato dalle associazioni delle imprese o dei consumatori.
Per rivolgersi a una delle tre segreterie principali oppure ottenere informazioni sulla procedura si può contattare il numero verde 800.196.969; è inoltre possibile inviare una mail o contattare telefonicamente agli indirizzi e ai numeri elencati nel seguente link.
Per una panoramica generale sulla normativa comunitaria e nazionale in materia di arbitrato bancario si rimanda invece alla seguente pagina.
L'attività dell'arbitro bancario finanziario è stata introdotta nel 2009 con l'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Con la precedente delibera del 29 luglio 2008 il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) aveva già stabilito i criteri attuativi di questa nuova modalità di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie affidando alla Banca d'Italia le pratiche di attuazione e gestione.
Il ricorso all'arbitro bancario è una modalità che permette di snellire i tempi di risoluzione e di non entrare nel circuito processuale ordinario. Come organo l'arbitro bancario risulta imparziale e indipendente sia nei compiti che nelle decisioni ed è sostenuto finanziariamente dalla Banca d'Italia.
Per usufruire di questa procedura stragiudiziale occorre che il cliente abbia prima sporto ufficiale reclamo scritto all'intermediario coinvolto; solo dopo una mancata risoluzione della controversia in questo modo il cliente può rivolgersi all'arbitro bancario finanziario indicando i motivi e i contenuti della controversia e inviando documento che attesti il primo tentativo fallito di risoluzione.
Quando l'arbitro finanziario bancario è entrato nel merito della questione ma il cliente o l'intermediario non sono soddisfatti delle conclusioni cui si è pervenuti rimane salva la possibilità di rivolgersi a un giudice per ottenere un ulteriore esame della questione e una nuova modalità di conclusione.
Sul territorio italiano sono attualmente presenti tre collegi con sede a Roma, Milano e Napoli. Ogni collegio risulta costituito da cinque persone: il Presidente e due membri vengono scelti dalla Banca d'Italia, un membro è scelto dalle associazioni degli intermediari finanziari e un altro viene designato dalle associazioni delle imprese o dei consumatori.
Per rivolgersi a una delle tre segreterie principali oppure ottenere informazioni sulla procedura si può contattare il numero verde 800.196.969; è inoltre possibile inviare una mail o contattare telefonicamente agli indirizzi e ai numeri elencati nel seguente link.
Per una panoramica generale sulla normativa comunitaria e nazionale in materia di arbitrato bancario si rimanda invece alla seguente pagina.