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Apertura di credito

Apertura di credito
L'apertura di credito in conto bancario, secondo la legge italiana, è definita come "il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato" - art. 1842 del Codice Civile.

Il fido bancario è una pratica molto diffusa che può essere può essere concessa, a privati o aziende, senza richiedere delle garanzie, o a seguito di una complessa indagine volta ad analizzare i profili reddituali e patrimoniali del soggetto richiedente per stabilire la capacità di restituzione del credito concesso e la solidità finanziaria.

Nel caso in cui al cliente vengano richieste garanzie, l'art. 1844 del Codice Civile dice che: "se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto".

Il soggetto accreditato, ottenuta la disponibilità del credito, potrà utilizzare la quantità di denaro posta a suo favore dalla banca, con prelievi unici o frazionati nel tempo, secondo le sue personali esigenze e ripristinando tale somma con successivi versamenti. Generalmente, il cliente deve corrispondere gli interessi solo sulle somme prelevate e non su tutto il credito concesso dalla banca.

Esistono due tipologie di apertura del credito:
  • A tempo determinato cioè la banca si impegna a tenere a disposizione una determinata somma di denaro per un periodo prestabilito. Secondo quanto stabilito dall’articolo 1845 del Codice Civile e successivi, in questo caso la banca può recedere prima della scadenza del termine solo per giusta causa ma deve concedere al cliente un almeno quindici giorni per la restituzione della somma in oggetto.
  • A tempo indeterminato significa che la banca tiene a disposizione la somma per un periodo di tempo che è stato stabilito nel contratto. In questo caso, le parti possono recedere dal contratto dando un preavviso di quindici giorni.

Le operazioni di prelievo e/o versamento in caso di apertura di credito in conto bancario solitamente avvengono con l’apertura di un conto corrente nel quale il cliente accreditato potrà semplicemente alternare prelievi e versamenti ma esiste anche la cosiddetta apertura semplice, poco utilizzata nella pratica, nella quale il cliente può solo effettuare prelievi e non versamenti.