Disdetta Rc Auto

In Italia, l’assicurazione sull’automobile è obbligatoria ed è chiamata Rc Auto, o Responsabilità Civile Auto. Si tratta della garanzia obbligatoria per il risarcimento dei danni arrecati a terzi. Normalmente, le polizze assicurative di questo genere hanno durata annuale, a partire dal momento della firma fra compagnia assicurativa e cliente. Dato però l’aumento dell’offerta degli ultimi anni, potreste essere interessati ai passaggi necessari per completare la disdetta Rc Auto, ad esempio nel caso in cui abbiate trovato una proposta più interessante presso un’altra compagnia.
Bisogna innanzitutto fare chiarezza sul concetto di tacito rinnovo. Fino a pochi anni fa infatti, le assicurazioni sull’auto erano sottoposte a questa particolare clausola, ossia si rinnovavano automaticamente alla scadenza annuale. A quei tempi, per eseguire la disdetta Rc Auto era necessario rivolgersi alla compagnia assicuratrice con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
Oggi non più. Grazie al decreto Sviluppo Bis del 2012 (179/2012), il tacito rinnovo delle polizze Rc Auto è stato abolito. Per tutte le polizze, la disdetta Rc Auto potrà essere esercitata semplicemente non pagandole più, una volta passata la scadenza annuale. Fate attenzione: la disdetta è automatica alla scadenza annuale, non a quella semestrale, sempre a condizione che non l’abbiate più pagata.
Le compagnie assicuratrici sono oggi obbligate a comunicarvi l’abolizione della clausola del tacito rinnovo, che non deve essere più inserita nei nuovi contratti. Per quanto riguarda i contratti ancora in vigore che la prevedevano, perché stipulati prima del decreto Sviluppo Bis, la clausola si ritiene semplicemente non valida.
Cosa implica concretamente questo importante cambiamento? In primo luogo maggiore trasparenza, dato che dovrete essere voi ad accettare esplicitamente il rinnovo annuale del contratto, pagando quanto dovuto. Inoltre, si introduce maggiore semplicità per chi invece voglia esercitare il proprio diritto alla disdetta Rc Auto.
Un’ultima nota che dovete però tenere in considerazione: l’abolizione del tacito rinnovo è intervenuta solamente per le polizze Rc Auto. I contratti assicurativi stipulati solitamente assieme a questa polizza, come quelli sugli infortuni del conducente, rimangono sottoposti alla regola del tacito rinnovo.
Bisogna innanzitutto fare chiarezza sul concetto di tacito rinnovo. Fino a pochi anni fa infatti, le assicurazioni sull’auto erano sottoposte a questa particolare clausola, ossia si rinnovavano automaticamente alla scadenza annuale. A quei tempi, per eseguire la disdetta Rc Auto era necessario rivolgersi alla compagnia assicuratrice con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
Oggi non più. Grazie al decreto Sviluppo Bis del 2012 (179/2012), il tacito rinnovo delle polizze Rc Auto è stato abolito. Per tutte le polizze, la disdetta Rc Auto potrà essere esercitata semplicemente non pagandole più, una volta passata la scadenza annuale. Fate attenzione: la disdetta è automatica alla scadenza annuale, non a quella semestrale, sempre a condizione che non l’abbiate più pagata.
Le compagnie assicuratrici sono oggi obbligate a comunicarvi l’abolizione della clausola del tacito rinnovo, che non deve essere più inserita nei nuovi contratti. Per quanto riguarda i contratti ancora in vigore che la prevedevano, perché stipulati prima del decreto Sviluppo Bis, la clausola si ritiene semplicemente non valida.
Cosa implica concretamente questo importante cambiamento? In primo luogo maggiore trasparenza, dato che dovrete essere voi ad accettare esplicitamente il rinnovo annuale del contratto, pagando quanto dovuto. Inoltre, si introduce maggiore semplicità per chi invece voglia esercitare il proprio diritto alla disdetta Rc Auto.
Un’ultima nota che dovete però tenere in considerazione: l’abolizione del tacito rinnovo è intervenuta solamente per le polizze Rc Auto. I contratti assicurativi stipulati solitamente assieme a questa polizza, come quelli sugli infortuni del conducente, rimangono sottoposti alla regola del tacito rinnovo.