Disdetta assicurazione auto

Disdetta assicurazione auto, necessità impellente? Niente paura! Anche se nel contratto con la compagnia assicurativa non è previsto il tacito rinnovo, la procedura è relativamente semplice.
Nel caso di tacito rinnovo, basta inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima che il contratto stesso scada (se si ritarda, scatta automatico il prolungamento del servizio per un altro anno). Si prolunga così il termine che era legalmente valevole fino al 2006 (cioè 30 giorni).
E anche questo obbligo dei 15 giorni non vale in una situazione particolare: quando, cioè, venga comunicato al cliente un aumento del premio che superi in percentuale il tasso di inflazione programmato (tasso che, comunque sia, è annualmente stabilito nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria, redatto dal Governo: clicca qui).
È anche relativamente semplice compilare la raccomandata: di seguito ai propri dati anagrafici (nome e cognome, comune e provincia di residenza, indirizzo), si richiede una “formale disdetta del contratto di assicurazione”. Si riportano quindi gli estremi del contratto stesso: suo numero e sua data di scadenza. Sono anche necessari i dati del veicolo che era assicurato: marca, modello, targa.
A questo punto, si inserisce un ultimo passaggio: la richiesta di avere a propria disposizione l’“Attestazione dello Stato di Rischio”. Si tratta del documento in cui sono registrati tutti i sinistri denunciati negli ultimi cinque anni in cui era valevole l’assicurazione. Infine, è bene fornire alla compagnia i propri recapiti telefonici, per essere contattati per ogni circostanza.
Naturalmente, se la disdetta è effettuata a causa dell’aumento del premio superiore al tasso di inflazione, la cosa va segnalata: in questo modo si potrà prendere più tempo (rispetto al termine dei 15 giorni precedenti la scadenza) senza venire incontro a spiacevoli sorprese.
Tutto quanto si è detto non vale poi quando la polizza non preveda il tacito rinnovo (che dal 1° gennaio 2013 deve essere abolito, ad esempio, nel caso dell’RC Auto): non si deve scrivere alcuna raccomandata e si può liberamente cercare (ad esempio sul web) le modalità per noi più convenienti per stipulare il nuovo contratto. Oppure, ricorrere alla medesima compagnia e stipula dell’anno precedente.
Nel caso di tacito rinnovo, basta inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima che il contratto stesso scada (se si ritarda, scatta automatico il prolungamento del servizio per un altro anno). Si prolunga così il termine che era legalmente valevole fino al 2006 (cioè 30 giorni).
E anche questo obbligo dei 15 giorni non vale in una situazione particolare: quando, cioè, venga comunicato al cliente un aumento del premio che superi in percentuale il tasso di inflazione programmato (tasso che, comunque sia, è annualmente stabilito nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria, redatto dal Governo: clicca qui).
È anche relativamente semplice compilare la raccomandata: di seguito ai propri dati anagrafici (nome e cognome, comune e provincia di residenza, indirizzo), si richiede una “formale disdetta del contratto di assicurazione”. Si riportano quindi gli estremi del contratto stesso: suo numero e sua data di scadenza. Sono anche necessari i dati del veicolo che era assicurato: marca, modello, targa.
A questo punto, si inserisce un ultimo passaggio: la richiesta di avere a propria disposizione l’“Attestazione dello Stato di Rischio”. Si tratta del documento in cui sono registrati tutti i sinistri denunciati negli ultimi cinque anni in cui era valevole l’assicurazione. Infine, è bene fornire alla compagnia i propri recapiti telefonici, per essere contattati per ogni circostanza.
Naturalmente, se la disdetta è effettuata a causa dell’aumento del premio superiore al tasso di inflazione, la cosa va segnalata: in questo modo si potrà prendere più tempo (rispetto al termine dei 15 giorni precedenti la scadenza) senza venire incontro a spiacevoli sorprese.
Tutto quanto si è detto non vale poi quando la polizza non preveda il tacito rinnovo (che dal 1° gennaio 2013 deve essere abolito, ad esempio, nel caso dell’RC Auto): non si deve scrivere alcuna raccomandata e si può liberamente cercare (ad esempio sul web) le modalità per noi più convenienti per stipulare il nuovo contratto. Oppure, ricorrere alla medesima compagnia e stipula dell’anno precedente.