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Copertura assicurativa

Copertura assicurativa
La copertura assicurativa tutela chi abbia stipulato una polizza assicurativa da determinate circostanze o eventi. Si potrebbe dire che la copertura assicurativa è il servizio che una compagnia assicurativa fornisce ai propri clienti: chi stipula una polizza d’assicurazione infatti ottiene, in cambio del pagamento di un premio, la possibilità di ottenere un risarcimento o misure simili. Le polizze assicurative sono moltissime e riguardano molti ambiti della nostra vita quotidiana: la nostra auto e la nostra casa, ad esempio.

La copertura assicurativa più diffusa è quella legata alla Rc Auto, ossia la polizza per la responsabilità civile per i danni causati a terzi. In particolare, la Rc Auto copre la responsabilità civile dei trasportati, quella civile per fatto di figli minori, soccorso vittime della strada, ricorso terzi da incendio al proprio autoveicolo e la responsabilità per i danni alla sede stradale. Questa assicurazione è molto diffusa perché è obbligatoria per chiunque utilizzi un autoveicolo sul territorio italiano.

A tal proposito, a partire dal 2014 sono stati resi più stretti i controlli sulla copertura assicurativa Rc Auto. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha intensificato le attività di verifica, dato che risulterebbero oltre 3,8 milioni di veicoli non assicurati. È stato dunque creato un database informatico grazie al quale incrociare i dati dell’immatricolazione dei veicoli circolanti in Italia con quelli sulle polizze assicurative, fornite direttamente dalle compagnie assicurative. In questo modo dovrebbe essere facile intercettare coloro che non rispettano l’obbligo: vi ricordiamo che la pena consiste in una sanzione pecuniaria da 841 a 3.287 euro, più il sequestro del mezzo.

Per la stessa auto o su altri beni come la casa, esistono poi svariate forme di copertura assicurativa non obbligatoria. Ricordiamo quella per furto e incendio o quella che copre il conducente. Sulla casa invece fra le polizze ricordiamo quella sul condominio: non obbligatoria, copre i danni provocati a terze parti dalle parti comuni dell’edificio.