Assicurazione capofamiglia

L'assicurazione capofamiglia è una polizza assicurativa che copre i danni provocati a terzi sia dal capofamiglia che dalle persone poste sotto la sua responsabilità, cioè coniuge, figli e persone residenti nella stessa abitazione.
Il Codice Civile, recependo le evoluzioni del sistema sociale e familiare, intende per capofamiglia non solo la persona coniugata legalmente facendo rientrare nella categoria anche le coppie di fatto.
Inoltre, una volta firmata la polizza dalla persona che si proclama come capofamiglia, l'assicurazione vale anche per i danni causati da una persona che vive sotto lo stesso tetto del firmatario, a patto che vi abbia la residenza.
In caso di coniuge convivente o di parenti non c'è bisogno di clausole aggiuntive per estendere la polizza (gli effetti dell'assicurazione vengono applicati anche ai figli del firmatario e del convivente nonché ai figli avuti da precedenti relazioni con altre persone), mentre in caso di amici o persone non legate da legame di parentela è consigliabile indicare nell'assicurazione i nomi di tutti i costituenti il nucleo abitante presso la stessa abitazione per evitare l'insorgere di problemi.
Oggetto dell'assicurazione capofamiglia è la responsabilità civile per i danni causati accidentalmente che richiederebbero un risarcimento del danno.
É esclusa la responsabilità penale e i danni provocati intenzionalmente, cioè la polizza ha effetto solo in caso di danno colposo e non doloso. Sono esclusi da questo tipo di copertura assicurativa anche i danni causati nell'esercizio del proprio lavoro o per inadempimento e negligenza derivanti da rapporto contrattuale, perciò i soli accadimenti compresi nella polizza sono quelli avvenuti nello svolgimento della vita quotidiana.
Altri esempi di danni coperti dall'assicurazione sono: quelli compiuti da persone alla pari, baby sitter e addetti alla pulizia lavoranti nella casa dell'eletto capofamiglia; quelli operati da animali domestici o comunque di proprietà del capofamiglia; quelli scaturiti dallo svolgimento di attività sportive e attività svolte nel tempo libero; danni compiuti dai propri figli (nel caso siano minorenni sono risarcibili con l'assicurazione anche i danni derivanti da eventi dolosi); danni provocati dalla manutenzione ordinaria dell'abitazione a terzi; in alcuni casi anche i danni compiuti dai propri figli quando affidati a terze persone.
Nei danni provocati a terzi vengono esclusi i danni nei confronti dei congiunti e dei parenti fino al terzo grado se conviventi.
Per avviare la pratica di risarcimento è necessario che sia data comunicazione del danno all'agenzia assicurativa entro tre giorni dall'evento tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Codice Civile, recependo le evoluzioni del sistema sociale e familiare, intende per capofamiglia non solo la persona coniugata legalmente facendo rientrare nella categoria anche le coppie di fatto.
Inoltre, una volta firmata la polizza dalla persona che si proclama come capofamiglia, l'assicurazione vale anche per i danni causati da una persona che vive sotto lo stesso tetto del firmatario, a patto che vi abbia la residenza.
In caso di coniuge convivente o di parenti non c'è bisogno di clausole aggiuntive per estendere la polizza (gli effetti dell'assicurazione vengono applicati anche ai figli del firmatario e del convivente nonché ai figli avuti da precedenti relazioni con altre persone), mentre in caso di amici o persone non legate da legame di parentela è consigliabile indicare nell'assicurazione i nomi di tutti i costituenti il nucleo abitante presso la stessa abitazione per evitare l'insorgere di problemi.
Oggetto dell'assicurazione capofamiglia è la responsabilità civile per i danni causati accidentalmente che richiederebbero un risarcimento del danno.
É esclusa la responsabilità penale e i danni provocati intenzionalmente, cioè la polizza ha effetto solo in caso di danno colposo e non doloso. Sono esclusi da questo tipo di copertura assicurativa anche i danni causati nell'esercizio del proprio lavoro o per inadempimento e negligenza derivanti da rapporto contrattuale, perciò i soli accadimenti compresi nella polizza sono quelli avvenuti nello svolgimento della vita quotidiana.
Altri esempi di danni coperti dall'assicurazione sono: quelli compiuti da persone alla pari, baby sitter e addetti alla pulizia lavoranti nella casa dell'eletto capofamiglia; quelli operati da animali domestici o comunque di proprietà del capofamiglia; quelli scaturiti dallo svolgimento di attività sportive e attività svolte nel tempo libero; danni compiuti dai propri figli (nel caso siano minorenni sono risarcibili con l'assicurazione anche i danni derivanti da eventi dolosi); danni provocati dalla manutenzione ordinaria dell'abitazione a terzi; in alcuni casi anche i danni compiuti dai propri figli quando affidati a terze persone.
Nei danni provocati a terzi vengono esclusi i danni nei confronti dei congiunti e dei parenti fino al terzo grado se conviventi.
Per avviare la pratica di risarcimento è necessario che sia data comunicazione del danno all'agenzia assicurativa entro tre giorni dall'evento tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno.