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Assicurazione Campi

Assicurazione Campi
Tutte le indicazioni necessarie per essere ben informato sull'assicurazione Campi, la polizza creata apposta per Psicologi e Psicoterapeuti dalla Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani.

La tua professione è quella di psicologo e/o psicoterapeuta e vorresti conoscere più approfonditamente le modalità di tutela di cui si può usufruire per proteggersi dai danni derivanti dall'esercizio della propria professione?
Questa categoria professionale ha creato l'assicurazione Campi per tutelare sia il professionista che l'utente preso in carico e, inoltre, prevede anche la copertura assicurativa necessaria per gli infortuni accaduti al sottoscrivente.
La scadenza della copertura assicurativa è la stessa per tutti e per l'anno 2014 è stata fissata alla data 31 ottobre, termine entro il quale gli psicologi e gli psicoterapeuti che esercitano la professione devono assicurarsi o rinnovare la copertura assicurativa già esistente. Dal 2011 è infatti previsto l'obbligo per tutti i professionisti di assicurarsi circa i rischi derivanti dai danni che possono essere causati ai clienti durante l'esercizio della propria professione.

Per consentire il rispetto della norma l'Ordine Nazionale degli Psicologi ha previsto che gli Ordini Regionali prevedano delle modalità assicurative ai propri iscritti, anche nella forma di sottoscrizione di polizza collettiva, in modo da poter avere dei massimali annuali fissi e non troppo onerosi.
Per quanto riguarda nello specifico l'assicurazione Campi è da sottolineare che questa copertura assicurativa risulta la più conveniente in confronto alle altre polizze di differenti compagnie assicurative. Questa polizza contiene le condizioni relative alla copertura per Responsabilità Civile Terzi e Professionale, alla garanzia sulle spese legali e alla polizza infortuni.

La RC Terzi è costituita dalle seguenti caratteristiche: massimale stabilito sui 2.000 euro; perdite patrimoniali, colpa grave; perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore; attività di docenza o di titolare di cattedra universitaria; incarichi affidati dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa; violazione della norme relative alla sicurezza sul lavoro (secondo il DLgs. n. 81/08 e n. 106/09); violazione delle norme relative al trattamento di dati personali (come stabilito dalla Legge n. 196/03); nessuna franchigia; estensione territoriale, Unione Europea.
Per avere maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito ufficiale della Campi oppure di confrontare le polizze delle varie compagnie assicurative che si occupano di assicurare le categorie professionali.