Licenza conto terzi

La licenza conto terzi è una tipologia di autorizzazione comunitaria richiesta nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di soggetti terzi. Nello specifico tale autorizzazione consente agli autotrasportatori regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, di poter effettuare trasporti internazionali nei paesi della Comunità Europea. La licenza conto terzi deve essere necessariamente richiesta dai possessori dagli autoveicoli che, con carico pieno, compresi i rimorchi, hanno un peso superiore alle 3,5 tonnellate.
Tale licenza viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti di Roma alle aziende di autotrasporti in copia originale, che deve essere custodita agli atti dell’impresa; tuttavia è possibile chiedere, presentando il documento ricevuto, delle copie conformi della licenza. Al riguardo si ricorda che una delle copie conformi all’originale deve essere sempre tenuta nell’autoveicolo. Inoltre in caso di vendita o di cessione del mezzo di trasporto non sarà necessario rinnovare la licenza né, di conseguenza, le sue copie conformi.
La licenza conto terzi di tipo comunitario è un documento che possiede una validità di cinque anni, al cui scadere deve essere necessariamente rinnovato per poter proseguire l’attività in auge. Il rinnovo va effettuato anche qualora si verificasse un cambio di sede aziendale o di ragione sociale. Inoltre, la licenza conto terzi comunitaria non è cedibile a terzi e, pertanto, deve essere restituita in caso di cessazione dell’attività di autotrasporto. Le copie conformi, invece, vanno restituite in caso di rinnovo della licenza e, quindi, di emissione e rilascio di nuove copie conformi della stessa, oltre che in caso di cessazione dell’attività.
Tuttavia, alcune tipologie di trasporto conto terzi che effettuano il transito su territorio internazionale non sono tenute a chiedere la licenza comunitaria. Tra queste si ricordano: i trasporti postali effettuati nell’ambito del servizio pubblico, i trasporti dei veicoli guasti che necessitano di essere riparati, i trasporti di merci con autoveicoli che complessivamente non superano le 3,5 tonnellate (compresi di merci e rimorchi), i trasporti di medicinali, attrezzature mediche e di tutto ciò che occorre in caso di eventi disastrosi.
Consultando il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla sezione “Autotrasporto” è possibile venire a conoscenza di tutte le regolamentazioni in atto in questo ambito, oltre che della documentazione e della modulistica contemplata.
Tale licenza viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti di Roma alle aziende di autotrasporti in copia originale, che deve essere custodita agli atti dell’impresa; tuttavia è possibile chiedere, presentando il documento ricevuto, delle copie conformi della licenza. Al riguardo si ricorda che una delle copie conformi all’originale deve essere sempre tenuta nell’autoveicolo. Inoltre in caso di vendita o di cessione del mezzo di trasporto non sarà necessario rinnovare la licenza né, di conseguenza, le sue copie conformi.
La licenza conto terzi di tipo comunitario è un documento che possiede una validità di cinque anni, al cui scadere deve essere necessariamente rinnovato per poter proseguire l’attività in auge. Il rinnovo va effettuato anche qualora si verificasse un cambio di sede aziendale o di ragione sociale. Inoltre, la licenza conto terzi comunitaria non è cedibile a terzi e, pertanto, deve essere restituita in caso di cessazione dell’attività di autotrasporto. Le copie conformi, invece, vanno restituite in caso di rinnovo della licenza e, quindi, di emissione e rilascio di nuove copie conformi della stessa, oltre che in caso di cessazione dell’attività.
Tuttavia, alcune tipologie di trasporto conto terzi che effettuano il transito su territorio internazionale non sono tenute a chiedere la licenza comunitaria. Tra queste si ricordano: i trasporti postali effettuati nell’ambito del servizio pubblico, i trasporti dei veicoli guasti che necessitano di essere riparati, i trasporti di merci con autoveicoli che complessivamente non superano le 3,5 tonnellate (compresi di merci e rimorchi), i trasporti di medicinali, attrezzature mediche e di tutto ciò che occorre in caso di eventi disastrosi.
Consultando il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla sezione “Autotrasporto” è possibile venire a conoscenza di tutte le regolamentazioni in atto in questo ambito, oltre che della documentazione e della modulistica contemplata.