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Attestato di rischio

Attestato di rischio
L'attestato di rischio è un documento che viene rilasciato a ogni assicurato e da cui si evincono alcuni aspetti della vita assicurativa, legati principalmente al numero di sinistri con colpa avuti nei 5 anni precedenti, sia con autoveicoli che con motoveicoli.

Questo documento, inoltre, indica la classe bonus malus di provenienza ed è richiesto quando si vuole cambiare compagnia assicurativa: con l'attestato di rischio, il nuovo assicuratore potrà mantenere la stessa categoria bonus malus che si avrebbe alla stipula del rinnovo dell'assicurazione e, inoltre, la compagnia può avere un quadro dello storico dei sinistri con colpa.

Grazie all'attestato di rischio, il passaggio tra compagnie di assicurazione può avvenire senza spiacevoli disguidi per la classe bonus malus di assegnazione: nel documento, infatti, oltre all'indicazione della classe di provenienza e quella di assegnazione, esiste anche una colonna in cui sono indicate le cosiddette “classi universali” (CU), che indicano in modo univoco per tutte le compagnie le classi di appartenenza degli automobilisti.

Dal 2008, le nuove norme introdotte dall'Isvap, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private, prevedono che nell'attestato di rischio non vengano indicati i sinistri con riserva, cioè quelli per cui manca ancora l'indicazione di responsabilità, ma solamente i sinistri con responsabilità maggioritaria, cioè con colpa dal 51 per cento in su, e i sinistri con responsabilità paritaria, cioè quelli per cui la definizione della colpa è suddivisa equamente tra i conducenti dei veicoli coinvolti. Nel caso di responsabilità paritaria, lo scatto del “malus” non sarà automatico, ma avverrà solo quando, anche per più sinistri nel corso dei 5 anni, si raggiungerà il 51 per cento.

Quando viene annullato il contratto di assicurazione perché non si usa il veicolo, oppure perché viene venduto senza acquistarne un altro, l'ultimo attestato di rischio avrà comunque una validità per i 5 anni successivi. In questo modo, se l'assicurato dovesse stipulare un altro contratto di assicurazione, si potrà ripartire con l'assegnazione della classe bonus malus a cui si apparteneva al momento della sospensione dell'assicurazione.

La compagnia assicurativa è tenuta a inviare l'attestato di rischio all'assicurato entro 30 giorni dal rinnovo della polizza, oppure sempre entro gli stessi termini temporali in caso di sospensione o di cambio della compagnia. Generalmente, la consegna dell'attestato di rischio è contestuale al rilascio della nuova polizza.