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Prestazione occasionale

Prestazione occasionale
La prestazione occasionale è una delle tipologie dei rapporti di lavoro maggiormente utilizzata sul territorio italiano. Negli ultimi anni i rapporti di lavoro regolamentati dalla legislatura si sono diversificati soprattutto per i lavoratori autonomi, apportando delle precisazioni sostanziali sui parametri che costituiscono la diversificazione tra le varie modalità.

La prestazione occasionale, istituita con l'approvazione della L. 276/2003, si configura come un rapporto di lavoro tra un lavoratore autonomo (prestatore non obbligato all'apertura della P. Iva né al versamento dei contributi di previdenza) e un committente.
Il carattere di saltuarietà della prestazione occasionale era fondamentale ai fini dell'inquadramento, come lo è il limite economico attestato sui 5.000 euro annui complessivi di guadagno ottenibile tramite lo svolgimento delle attività concordate tra le parti coinvolte nel rapporto di lavoro.
Ora con il Dl 76/2013 convertito in L. 99/2013, la natura saltuaria dell'attività professionale non è più un requisito indispensabile andando a identificare come unico parametro di riferimento quello del limite economico, 5.000 euro nell'anno solare e, qualora il committente sia un singolo imprenditore commerciale o un singolo professionista, 2000 euro.
Qualora il limite economico dovesse essere superato occorrerà cambiare la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro: collaborazione a progetto, apertura Partita Iva, assunzione, etc.
La modifica della fattispecie di questo tipo di lavoro accessorio ha permesso di risolvere le contraddizioni emerse durante le prime applicazioni tra committenza e lavoratori autonomi.

Il pagamento del lavoro occasionale di tipo accessorio avviene tramite i voucher che permettono di assicurare tutela nelle prestazioni non regolamentate da rapporti di lavoro continuativi. La somma minima stabilita per un voucher è 10 euro ciascuno, nominali e calcolate su base oraria, che comporta l'incasso di 7.50 euro nette al prestatore.
I compensi ottenuti dal prestatore sono esenti da imposizioni fiscali e non incidono sullo status di inoccupato o disoccupato ai fini di stipulazioni di altre tipologie contrattuali.
Le garanzie previste sia per la copertura previdenziale dell'INPS che quelle assicurative presso l'INAIL non danno tuttavia diritto alle garanzie a sostegno del reddito dell'INPS, cioè malattia, maternità, assegni familiari e altre.

I soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio sono: lavoratori part-time, pensionati, studenti nei periodi di vacanza, prestatori extracomunitari. Le caratteristiche dei soggetti, gli adempimenti, gli obblighi e i limiti sono consultabili cliccando su questo link.