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Permessi sindacali

Permessi sindacali
I permessi sindacali sono quelli riconosciuti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali, costituitesi costituite all’interno dell’azienda. Tali lavoratori hanno il diritto di usufruire di un tot di ore di astensione dal lavoro per svolgere incarichi e mansioni relative al mandato sindacale. I permessi sindacali possono essere sia retribuiti che non retribuiti.

I permessi sindacali retribuiti sono disciplinati dall’articolo 23 della Legge 300/1970, ovvero dallo Statuto dei Lavoratori, e vengono riconosciuti ai dirigenti della rappresentanze sindacali che, secondo la regolamentazione dei contratti collettiva nazionali, ne hanno diritto per espletare il loro mandato, che si esplicita nelle funzioni di rappresentanza, organizzazione e partecipazione a trattive. In occasione di tale periodo di congedo dall’incarico lavorativo, i dipendenti potranno comunque godere della normale retribuzione prevista secondo il loro contratto di impiego. Per poter usufruire di tali permessi sindacali i dipendenti dovranno avanzare la richiesta almeno 24 ore prima. L’articolo 23 della normativa stabilisce nello specifico anche il numero dei dirigenti che possono avvalersi dei permessi sindacali retribuiti: un dirigente nelle unità produttive con 200 dipendenti; un dirigente ogni 300 dipendenti nelle unità con 3000 lavoratori; un dirigente ogni 500 dipendenti per ogni RSA nelle unità produttive con più 3000 dipendenti. Mentre nel primo caso viene garantita ai dirigenti un’ora di permesso retribuito all’anno, negli altri due casi le ore sono otto al mese.

I permessi sindacali non retribuiti possono essere richiesti e riconosciuti ai lavoratori rappresentanti sindacali per partecipare ai congressi e ai convegni nell’ambito dell’organizzazione e, più in generale, tutte le attività di natura sindacale non relative alla rappresentanza dei lavoratori dell’azienda, come ad esempio i corsi di formazione sindacale. I lavoratori che rivestono il ruolo di rappresentanti sindacali dell’azienda possono fruire dei permessi non retribuiti per un ammontare di otto giorni all’anno. Su tale limite fissato dalla legge possono influire i particolari trattamenti implicati nei contratti collettivi. Per poter usufruire dei permessi sindacali non retribuiti il lavoratore dipendente deve presentare la richiesta scritta circa la propria assenza al datore di lavoro, con un preavviso di tre giorni, salvo ragioni di urgenza. Nella comunicazione non devono essere tuttavia esplicitate le ragioni dell’astensione dal lavoro, in quanto viene considerata sufficiente la causa dell’attività sindacale. Il datore di lavoro non ha il diritto di verificare l’effettivo svolgimento delle attività sindacali del lavoratore durante le ore di astensione richieste, tuttavia nel caso venisse a conoscenza dell’uso improprio del permesso sindacale non retribuito può ricorrere a provvedimenti disciplinari.