Pensione di anzianità

La pensione di anzianità è un diritto dei lavoratori, sancito dall’articolo 38 della Costituzione. Si tratta di una prestazione previdenziale erogata dallo Stato tramite gli enti pubblici previdenziali, ai quali i lavoratori dipendenti presso il settore pubblico e privato e gli autonomi devono necessariamente iscriversi e versare i contributi. Tale prestazione pensionistica viene corrisposta al raggiungimento da parte del richiedente dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva previsti per legge. La legiferazione politica in merito all’ambito previdenziale è stata molto vivace e intensa nel corso degli anni, rendendo spesso difficile la comprensione del funzionamento del sistema pensionistico italiano. Cerchiamo di chiarire alcuni punti chiave.
Entro il 31 dicembre del 2011, il diritto alla pensione di anzianità si matura al raggiungimento di una quota in cui confluiscono l’età anagrafica minima richiesta per il pensionamento e almeno 35 anni di contribuzione. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti registrati a forme pensionistiche integrative, a partire dal primo gennaio del 2011, invece è richiesto il perfezionamento di una quota che si attesta sul valore 96, ovvero la somma di un’età anagrafica di 61 anni e di 35 anni di contributi versati; mentre i lavoratori autonomi dovranno raggiungere la quota 97, data dai 61 o 62 anni di età e dai 36 o 35 anni di contribuzione.
Si specifica al riguardo che i 35 anni minimi di contribuzione devono essere maturati escludendo la contribuzione figurativa per la disoccupazione e la malattia. Inoltre è possibile andare in pensione anche prima dell’età anagrafica prevista per legge nei casi in cui siano stati maturati almeno 40 anni di contributi. In questo caso, una volta raggiunti i 35 anni di contribuzione effettiva, si conteggiano anche i contributi figurativi per disoccupazione e malattia.
Sempre dal primo gennaio del 2011 la legge prevede specifici casi in cui la pensione di anzianità può essere usufruita con una proroga dai lavoratori che hanno maturato i requisiti. Nello specifico, come emerge dal sito dell’INPS, i lavoratori possono accedere alla suddetta pensione con 12 mesi di proroga dalla data di perfezionamento dei requisiti nei casi in cui la pensione venga versata dal Fondo Lavoratori Dipendenti e dai fondi di pensione integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria; mentre i 18 mesi di proroga dalla maturazione dei requisiti sono previsti nei casi in cui la prestazione previdenziale venga liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ovvero coltivatori diretti, artigiani e commercianti.
La pensione viene corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo della maturazione dei requisiti previsti per legge. Pertanto, per poterla usufruire viene richiesta la cessazione dell’attività lavorativa alle dipendenze di terzi, mentre invece per quanto concerne il lavoro autonomo non è richiesta la conclusione dell’attività.
Entro il 31 dicembre del 2011, il diritto alla pensione di anzianità si matura al raggiungimento di una quota in cui confluiscono l’età anagrafica minima richiesta per il pensionamento e almeno 35 anni di contribuzione. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti registrati a forme pensionistiche integrative, a partire dal primo gennaio del 2011, invece è richiesto il perfezionamento di una quota che si attesta sul valore 96, ovvero la somma di un’età anagrafica di 61 anni e di 35 anni di contributi versati; mentre i lavoratori autonomi dovranno raggiungere la quota 97, data dai 61 o 62 anni di età e dai 36 o 35 anni di contribuzione.
Si specifica al riguardo che i 35 anni minimi di contribuzione devono essere maturati escludendo la contribuzione figurativa per la disoccupazione e la malattia. Inoltre è possibile andare in pensione anche prima dell’età anagrafica prevista per legge nei casi in cui siano stati maturati almeno 40 anni di contributi. In questo caso, una volta raggiunti i 35 anni di contribuzione effettiva, si conteggiano anche i contributi figurativi per disoccupazione e malattia.
Sempre dal primo gennaio del 2011 la legge prevede specifici casi in cui la pensione di anzianità può essere usufruita con una proroga dai lavoratori che hanno maturato i requisiti. Nello specifico, come emerge dal sito dell’INPS, i lavoratori possono accedere alla suddetta pensione con 12 mesi di proroga dalla data di perfezionamento dei requisiti nei casi in cui la pensione venga versata dal Fondo Lavoratori Dipendenti e dai fondi di pensione integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria; mentre i 18 mesi di proroga dalla maturazione dei requisiti sono previsti nei casi in cui la prestazione previdenziale venga liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ovvero coltivatori diretti, artigiani e commercianti.
La pensione viene corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo della maturazione dei requisiti previsti per legge. Pertanto, per poterla usufruire viene richiesta la cessazione dell’attività lavorativa alle dipendenze di terzi, mentre invece per quanto concerne il lavoro autonomo non è richiesta la conclusione dell’attività.