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Dvr sicurezza

Dvr sicurezza
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 - art. 2, per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori […] finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

L’ elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR, è pertanto finalizzato ad individuare i rischi per la salute che potrebbero causare infortuni o malattie professionali in un azienda, definire le migliori modalità per eliminarli o gestirli e fornire a tutti i soggetti coinvolti, i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.

Fino al 31 maggio 2013 le aziende fino a dieci lavoratori, eccettuando quelle a rischio rilevante, potevano avvalersi della cosiddetta “autocertificazione”, ma dal 1° giugno 2013 anche queste picole aziende devono produrre il DVR. A tal fine, come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08, sono state prodotte delle procedure “standardizzate” per la valutazione dei rischi. Le linee di indirizzo, si sviluppano attraverso una analisi guidata dei rischi sul percorso: identificazione, valutazione, verifica degli interventi di prevenzione adottati e gestione del rischio residuo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare un’analisi e una valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e nelle relative attività, valutando i rischi derivanti dall’attività in oggetto, dalla mansioni svolte, dall’uso di particolari sostenze o macchine e attrezzature, ecc.

Le misure di sicurezza necessarie delle quali tenere conto sono di natura tecnico protettivo, organizzativa e preventiva: eliminazione o riduzione costante dei rischi alla fonte, rispetto dei principi ergonomici nel rapporto uomo-macchina, allontanamento dei lavori esposti a rischi gravi e/o immediati, manutenzione periodica di macchine, attrezzature, ecc.

L’analisi dei rischi viene effettuata esaminando il singolo posto di lavoro e le sue attività, individuando e analizzando i fattori di rischio, verificando la rispondenza del posto di lavoro, delle attrezzature e dell’ambiente alla normi vigenti. E dove necessario, questa analisi deve essere supportata da indagini più approfondite, come ad esempio: microclimatiche, fonometriche, illuminotecniche, di radiazioni ionizzanti, di vibrazioni, di campi elettromagnetici, ecc.

A seguito della valutazione dei rischi, sarà necessario redigere una relazione scritta in cui compariranno le misure di prevenzione previste dall’azienda e il programma di attuazione previsto. Il documento dedicato alla prevenzione dovrà quindi contenere: una relazione sulla valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma degli interventi per il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza e i rischi derivanti da attività interferenti.

Il documento attestante la valutazione dei rischi deve essere custodito in azienda e, ovviamente, aggiornato in caso di variazioni al processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro o nell’introduzione di nuove attrezzature o nuovi prodotti e/o tecnologie come dichiarato nell’art.29 comma 3 del Testo Unico sulla Sicurezza:
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”.