Denuncia infortunio INAIL

La procedura per la denuncia infortuni INAIL è diventata obbligatoriamente telematica, in alcuni casi, dal 1° luglio 2013, data in cui è divenuta attiva la Circolare INAIL n. 34/2013 che regolamenta l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'INAIL per le comunicazioni con le imprese.
Dopo l'accadimento di un infortunio di un lavoratore sul posto di lavoro o nell'esercizio della propria professione, il datore è tenuto a comunicare telematicamente all'INAIL, entro 3 giorni, la natura e il soggetto dell'infortunio.
Per la presentazione della denuncia occorre che la prognosi per la guarigione sia superiore ai tre giorni. Con la procedura telematica il datore di lavoro non è obbligato a presentare anche il certificato medico attestante l'infortunio, ma qualora all'invio non abbia proceduto né il lavoratore né il medico che ha accertato la lesione, l'INAIL può richiedere al datore di lavoro di provvedere alla presentazione del documento.
La denuncia di infortuni telematica è attualmente obbligatoria e predisposta per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni statali e per i frequentanti le scuole pubbliche e per i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni che hanno stipulato atti assicurativi con l'INAIL, dell'artigianato, dei servizi e dell'industria.
È prevista ma non ancora predisposta la comunicazione di infortuni telematica per i lavoratori addetti alla pulizia e al riassetto dei locali, per i lavoratori addetti ai servizi familiari e domestici, per i datori di lavoro privati cittadini e per i lavoratori occasionali di tipo accessorio del settore dell'agricoltura.
Essendo stato istituito il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali) con il D.lgs. 81/2008, nel momento in cui verrà implementato e reso attivo ci sarà anche l'obbligo, per il datore di lavoro, di presentare insieme alla denuncia anche la comunicazione di infortunio per fini statistici in relazione agli infortuni con prognosi di guarigione superiore ai tre giorni (escluso il giorno in cui è avvenuto l'infortunio).
Inoltre con il DPR 1124/65, dal 1° gennaio 2014 e subordinatamente all'attivazione del SINP, all'INAIL spetterà comunicare in via telematica alle autorità competenti (pubblica sicurezza; aziende sanitarie; direzioni territoriali, regionali e provinciali del Lavoro) gli atti della denuncia di infortunio per danni con prognosi di guarigione superiore ai trenta giorni o in caso di morte.
È consultabile la nuova guida, aggiornata al 13 novembre 2013, in merito alle nuove modalità e procedure da espletare per la denuncia di infortuni sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Vengono inoltre indicati i parametri di compilazione per la descrizione dell'infortunio occorso.
È scaricabile il modello 4-bis Prest per la denuncia di infortunio.
Dopo l'accadimento di un infortunio di un lavoratore sul posto di lavoro o nell'esercizio della propria professione, il datore è tenuto a comunicare telematicamente all'INAIL, entro 3 giorni, la natura e il soggetto dell'infortunio.
Per la presentazione della denuncia occorre che la prognosi per la guarigione sia superiore ai tre giorni. Con la procedura telematica il datore di lavoro non è obbligato a presentare anche il certificato medico attestante l'infortunio, ma qualora all'invio non abbia proceduto né il lavoratore né il medico che ha accertato la lesione, l'INAIL può richiedere al datore di lavoro di provvedere alla presentazione del documento.
La denuncia di infortuni telematica è attualmente obbligatoria e predisposta per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni statali e per i frequentanti le scuole pubbliche e per i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni che hanno stipulato atti assicurativi con l'INAIL, dell'artigianato, dei servizi e dell'industria.
È prevista ma non ancora predisposta la comunicazione di infortuni telematica per i lavoratori addetti alla pulizia e al riassetto dei locali, per i lavoratori addetti ai servizi familiari e domestici, per i datori di lavoro privati cittadini e per i lavoratori occasionali di tipo accessorio del settore dell'agricoltura.
Essendo stato istituito il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali) con il D.lgs. 81/2008, nel momento in cui verrà implementato e reso attivo ci sarà anche l'obbligo, per il datore di lavoro, di presentare insieme alla denuncia anche la comunicazione di infortunio per fini statistici in relazione agli infortuni con prognosi di guarigione superiore ai tre giorni (escluso il giorno in cui è avvenuto l'infortunio).
Inoltre con il DPR 1124/65, dal 1° gennaio 2014 e subordinatamente all'attivazione del SINP, all'INAIL spetterà comunicare in via telematica alle autorità competenti (pubblica sicurezza; aziende sanitarie; direzioni territoriali, regionali e provinciali del Lavoro) gli atti della denuncia di infortunio per danni con prognosi di guarigione superiore ai trenta giorni o in caso di morte.
È consultabile la nuova guida, aggiornata al 13 novembre 2013, in merito alle nuove modalità e procedure da espletare per la denuncia di infortuni sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Vengono inoltre indicati i parametri di compilazione per la descrizione dell'infortunio occorso.
È scaricabile il modello 4-bis Prest per la denuncia di infortunio.