Contributo Ivs

I contributi Ivs, acronimo che sta per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, sono i contributi che vengono versati da artigiani e commercianti per tutta la durata della loro attività lavorativa.
L'importo dei contributo Ivs varia in base al reddito minimale e, anche quando l'effettivo reddito dell'attività è inferiore al minimale, si paga comunque la quota contributiva stabilita per il minimo, il cosiddetto contributo minimo obbligatorio.
Se il reddito di impresa è fino a 14.334 euro annui, si dovranno versare 239,52 euro mensili che corrispondono a 2.874,24 euro annui, cioè l'importo individuato come contributo minimo obbligatorio; per i redditi compresi tra 14.334,01 euro e 42.364 euro, oltre al contributo minimo obbligatorio, si pagherà un'aliquota pari al 20 per cento calcolata sul reddito reale; per i redditi di impresa compresi tra 42.364,01 euro e 92.147 euro, l'aliquota applicata per la determinazione del contributo oltre a quello obbligatorio è del 21 per cento.
Anche per i collaboratori con più di 21 anni di età si utilizzano gli stessi parametri di calcolo indicati per i titolari dell'impresa artigiana o commerciale, mentre per i dipendenti di età inferiore ai 21 anni sono indicate diverse aliquote: per redditi fino a 14.334 euro, il contributo minimo obbligatorio è pari a 2.444,22 annui; per i redditi tra 14.334,01 e 42.364 euro, al contributo minimo obbligatorio bisogna aggiungere una quota pari all'aliquota del 17 per cento sul reddito d'impresa; per i redditi compresi tra 42.364,01 e 92.147 euro annui, l'aliquota applicabile è del 18 per cento sul reddito di impresa, da aggiungere sempre al contributo minimo obbligatorio.
La quota relativa al contributo minimale è comprensiva della quota maternità, che per il titolare di impresa e per i dipendenti senza vincolo di età è di 7,44 euro all'anno, cioè 0,62 euro al mese.
Il pagamento dei contributi IVS è stabilito ogni anno in quattro scadenze: il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre dell'anno in corso e il 16 febbraio dell'anno successivo per la parte relativa al reddito minimale, cioè il contributo minimo obbligatorio, mentre per la parte eccedente questo importo vengono fissate altre due scadenze per il versamento di due rate di pari importo calcolate sul reddito dell'anno precedente. Il versamento di questi due importi può avvenire con una differenza di 30 giorni tra i versamenti, oppure richiedendo una rateizzazione in un numero massimo di 6 rate.
L'importo dei contributo Ivs varia in base al reddito minimale e, anche quando l'effettivo reddito dell'attività è inferiore al minimale, si paga comunque la quota contributiva stabilita per il minimo, il cosiddetto contributo minimo obbligatorio.
Se il reddito di impresa è fino a 14.334 euro annui, si dovranno versare 239,52 euro mensili che corrispondono a 2.874,24 euro annui, cioè l'importo individuato come contributo minimo obbligatorio; per i redditi compresi tra 14.334,01 euro e 42.364 euro, oltre al contributo minimo obbligatorio, si pagherà un'aliquota pari al 20 per cento calcolata sul reddito reale; per i redditi di impresa compresi tra 42.364,01 euro e 92.147 euro, l'aliquota applicata per la determinazione del contributo oltre a quello obbligatorio è del 21 per cento.
Anche per i collaboratori con più di 21 anni di età si utilizzano gli stessi parametri di calcolo indicati per i titolari dell'impresa artigiana o commerciale, mentre per i dipendenti di età inferiore ai 21 anni sono indicate diverse aliquote: per redditi fino a 14.334 euro, il contributo minimo obbligatorio è pari a 2.444,22 annui; per i redditi tra 14.334,01 e 42.364 euro, al contributo minimo obbligatorio bisogna aggiungere una quota pari all'aliquota del 17 per cento sul reddito d'impresa; per i redditi compresi tra 42.364,01 e 92.147 euro annui, l'aliquota applicabile è del 18 per cento sul reddito di impresa, da aggiungere sempre al contributo minimo obbligatorio.
La quota relativa al contributo minimale è comprensiva della quota maternità, che per il titolare di impresa e per i dipendenti senza vincolo di età è di 7,44 euro all'anno, cioè 0,62 euro al mese.
Il pagamento dei contributi IVS è stabilito ogni anno in quattro scadenze: il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre dell'anno in corso e il 16 febbraio dell'anno successivo per la parte relativa al reddito minimale, cioè il contributo minimo obbligatorio, mentre per la parte eccedente questo importo vengono fissate altre due scadenze per il versamento di due rate di pari importo calcolate sul reddito dell'anno precedente. Il versamento di questi due importi può avvenire con una differenza di 30 giorni tra i versamenti, oppure richiedendo una rateizzazione in un numero massimo di 6 rate.