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Contributi Ivs

Contributi Ivs
I contributi Ivs, Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, sono dovuti dai lavoratori commercianti o artigiani, sia per se stessi, sia per i propri dipendenti, ma in misure diverse a seconda dell'età dei dipendenti e del reddito minimale prodotto dall'attività lavorativa.

Per reddito minimale dell'impresa commerciale o artigiana, si intende una soglia minima di reddito stabilita in 14.334 euro lordi annui. Quando l'impresa rimane sotto questa soglia, l'importo del contributo Ivs sarà di 239,52 euro mensili per il titolare e per ogni dipendente con un'età superiore ai 21 anni, cioè a soglia stabilita per le differenze di contribuzione previdenziale. Per i dipendenti al di sotto dei 21 anni, invece, si dovranno versare mensilmente 203,70 euro. Queste cifre rappresentano il contributo minimo obbligatorio, dovuto in egual misura anche se l'impresa ha un reddito inferiore a quello minimo individuato in 14.334 euro annui.

Vengono poi individuati ulteriori scaglioni di reddito dell'impresa e, di conseguenza, altre fasce contributive Ivs sia per i titolari che per i dipendenti. Per i redditi compresi tra il minimale annuo e i 42.364 euro, al contributo minimo verrà applicata un'ulteriore aliquota del 20 per cento; per i redditi tra i 42.364,01 euro e i 92.147 euro di reddito annuo, l'aliquota applicata al contributo minimo obbligatorio è del 21 per cento. Queste cifre si riferiscono ai contributi previsti per il titolare di impresa e per i dipendenti con più di 21 anni di età, mentre per i dipendenti con meno di 21 anni, sempre in base agli stessi scaglioni di reddito di impresa, vengono applicate le aliquote del 17 per cento per i redditi compresi tra il minimale e i 42.364 euro, e del 18 per cento per i redditi di impresa da 42.364,01 euro e i 92.147 euro annui.

I contributi Ivs devono essere versati in quattro scadenze fisse valide, però, solo per la parte contributiva relativa al reddito minimale. Le scadenze sono: 16 maggio, 16 agosto e 16 settembre dell'anno in corso e 16 febbraio dell'anno successivo. Per la parte che, invece, riguarda la parte eccedente il reddito minimale, cioè le aliquote aggiuntive in base al reddito di impresa, le scadenze non sono stabilite, ma il contributo deve essere versato in due rate di pari importo, calcolate sul reddito dell'anno precedente, e a distanza di almeno 30 giorni tra i due versamenti.

A queste cifre per la previdenza obbligatoria, vanno aggiunti 0,62 euro mensili in qualità di contributo per la maternità, indipendentemente dal ruolo del lavoratore, titolare o dipendente, e dall'età del dipendente, superiore o inferiore ai 21 anni.