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Contratto nazionale edilizia

Contratto nazionale edilizia
Il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (CCNL) dell'edilizia è stato rinnovato il 1 aprile 2010 e stabilisce quali sono le condizioni generali per i lavoratori del settore edile, sia per le industrie edili che, cioè, producono materiali per l'edilizia, sia per le imprese edili, quindi i diversi inquadramenti dei lavoratori.

Il contratto nazionale edilizia suddivide i lavoratori in otto livelli a cui corrispondono diverse mansioni, attività, requisiti, autonomia e retribuzione. A partire dal Livello VIIQ (Quadro) al Livello I (primo impiego, operai comuni), retribuzione, attività, mansioni, responsabilità decrescono, ma la retribuzione non può mai essere inferiore al minimo stabilito dal contratto nazionale edilizia.

Il contratto tra impresa edile e lavoratore viene stipulato singolarmente ma sulla base delle linee guida generali stabilite dal contratto nazionale edilizia. Il singolo contratto è suddiviso in una parte cosiddetta “generale” in cui vengono elencate le condizioni applicabili a tutto il settore edile; nella seconda parte, quella “speciale”, si stabiliscono invece i criteri specifici del rapporto di lavoro, come la sede e l'orario di lavoro, la retribuzione, i giorni festivi, eventuali turni e le modalità di svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro.

La parte “speciale” del singolo contratto viene redatta secondo le caratteristiche del lavoro di ogni comparto edile, ma tengono sempre conto di quanto stabilito dal contratto nazionale edilizia. I singoli contratti di lavoro possono essere modificati solo nel caso in cui i cambiamenti siano migliorativi delle condizioni di lavoro del dipendente.

Il contratto nazionale edilizia prevede che per ogni livello di lavoro ci sia un periodo di prova che può variare come durata a seconda delle mansioni dell'impiego. Per un lavoratore del Livello I il periodo di prova sarà di 15 giorni, retribuiti come stabilito dal singolo contratto o dal contratto nazionale edilizia. Al termine del periodo di prova, le parti potranno decidere se dar seguito al rapporto di lavoro oppure interromperlo senza che ci siano penali applicabili.