Contratto nazionale chimici

Il contratto collettivo nazionale dei lavoratori (CCNL) del settore chimico e chimico-farmaceutico è stato rinnovato per la parte retributiva nel settembre 2012 e stabilisce quali sono i requisiti di ciascun livello di inquadramento lavorativo.
Nel comparto chimico rientrano numerose categorie, quali i lavoratori di industrie del vetro, petrolchimiche, tessili e settori abrasivi. Come per gli altri contratti di lavoro collettivi, anche il contratto nazionale chimici stabilisce le linee guida per lo svolgimento del lavoro, per la retribuzione e per tutti gli aspetti organizzativi del rapporto lavorativo.
Il singolo contratto di lavoro dei chimici viene stipulato seguendo le direttive del contratto nazionale chimici. Nella parte generale vengono specificate le condizioni retributive in base al livello di inquadramento professionale del lavoratore, mentre nella parte speciale si trovano gli aspetti legati allo svolgimento del lavoro nello specifico: sede, giorni e orario di lavoro, retribuzione, regole di comportamento, mansioni.
I singoli contratti di lavoro devono essere stipulati sempre nel rispetto del contratto nazionale chimici e le modifiche eventualmente apportate possono essere ammesse solo se migliorative della condizione del lavoratore (ad esempio, una retribuzione maggiore rispetto a quella stabilita dal contratto nazionale chimici).
Il contratto nazionale chimici stabilisce, inoltre, il totale del monte ore di straordinario mensile ammissibile, ma nella parte speciale del singolo contratto vengono stabiliti gli eventuali giorni e orari di lavoro che possono essere diversi da quelli indicate su base generale nazionale. Il monte ore settimanale di lavoro non può, in ogni caso, superare le 40 ore ordinarie, anche se comprendono il sabato o la domenica.
Nel contratto nazionale chimici si stabilisce anche qual è la procedura in caso di malattia, maternità, periodo di aspettativa, sempre lasciando alla parte speciale del singolo contratto la facoltà di apportare modifiche migliorative per il lavoratore.
Nel comparto chimico rientrano numerose categorie, quali i lavoratori di industrie del vetro, petrolchimiche, tessili e settori abrasivi. Come per gli altri contratti di lavoro collettivi, anche il contratto nazionale chimici stabilisce le linee guida per lo svolgimento del lavoro, per la retribuzione e per tutti gli aspetti organizzativi del rapporto lavorativo.
Il singolo contratto di lavoro dei chimici viene stipulato seguendo le direttive del contratto nazionale chimici. Nella parte generale vengono specificate le condizioni retributive in base al livello di inquadramento professionale del lavoratore, mentre nella parte speciale si trovano gli aspetti legati allo svolgimento del lavoro nello specifico: sede, giorni e orario di lavoro, retribuzione, regole di comportamento, mansioni.
I singoli contratti di lavoro devono essere stipulati sempre nel rispetto del contratto nazionale chimici e le modifiche eventualmente apportate possono essere ammesse solo se migliorative della condizione del lavoratore (ad esempio, una retribuzione maggiore rispetto a quella stabilita dal contratto nazionale chimici).
Il contratto nazionale chimici stabilisce, inoltre, il totale del monte ore di straordinario mensile ammissibile, ma nella parte speciale del singolo contratto vengono stabiliti gli eventuali giorni e orari di lavoro che possono essere diversi da quelli indicate su base generale nazionale. Il monte ore settimanale di lavoro non può, in ogni caso, superare le 40 ore ordinarie, anche se comprendono il sabato o la domenica.
Nel contratto nazionale chimici si stabilisce anche qual è la procedura in caso di malattia, maternità, periodo di aspettativa, sempre lasciando alla parte speciale del singolo contratto la facoltà di apportare modifiche migliorative per il lavoratore.