Cassa integrazione

La cassa integrazione è uno dei principali ammortizzatori sociali esistenti e previsti dall'ordinamento. La cassintegrazione, sostanzialmente, consiste nel versamento da parte dell’INPS di una somma di denaro a favore di quei lavoratori il cui datore di lavoro ha diminuito la retribuzione a causa di una riduzione totale o parziale dell’attività lavorativa.
A determinare la diminuzione o cessazione dell’attività lavorativa possono esserci svariate cause e, a seconda dei presupposti e dei soggetti che ne beneficiano, si distingue tra cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga.
La cassa integrazione ordinaria, anche detta CIGO, è una prestazione economica effettuata dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori del settore industriale o dell’edilizia che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa causata da intemperie stagionali, situazioni temporanee del mercato o altri eventi temporanei non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori.
In tutte queste situazioni, si versa ai lavoratori una indennità pari all’80% dello stipendio, che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha subito effettuato, considerando i limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi (e comunque non oltre le 40 ore settimanali).
Ogni anno viene stabilito un limite massimo mensile dell’assegno di cassa integrazione che non potrà essere superato, ma l’indennità verrà versata per un numero di settimane che cambia a seconda del comparto. Ad esempio, per quanto riguarda l’industria, il limite massimo è di 13 settimane continuative che possono essere prorogate fino a un massimo di 12 mesi.
Per quanto riguarda l’edilizia, il limite massimo è di 13 settimane continuative, che potranno essere prorogate fino a un massimo di 12 mesi e per un totale di 52 settimane ma solo nei casi di riduzione dell’orario di lavoro.
Per fare domanda di cassa integrazione, bisogna presentare la domanda alla sede INPS dove ha sede l’unità produttiva, che viene interessata dalla riduzione o sospensione dell’attività. La domanda potrà essere ripresentata al termine della fruizione del periodo massimo, se l’attività nel frattempo sarà ripresa per almeno 52 settimane.
Esiste poi anche la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) che consiste nel versamento di una indennità per il sostegno al reddito dei lavoratori la cui attività è stata ridotta o sospesa. A differenza della CIG ordinaria però, la cassa integrazione straordinaria può essere concessa in presenza di presupposti particolari come la ristrutturazione e la riconversione dell’attività dell’azienda, la crisi dell’azienda e l’eventuale esistenza di procedure come il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria.
Ad approvare la cassa integrazione straordinaria ci pensa il ministero del Welfare previa specifica domanda presentata dall'impresa che si trovi nelle condizioni succitate e che abbia occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda.
Possono chiedere la CIG straordinaria le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, le imprese di viaggio con più di 15 dipendenti, le imprese di trasporto aereo e le imprese del sistema aeroportuale.
Chiaramente, la domanda di cassa integrazione straordinaria dovrà contenere anche il programma che l’azienda vorrà porre in essere per rendere sostenibile la propria attività lavorativa. In ogni caso, la cassa integrazione straordinaria non potrà durare in nessun caso più di 36 mesi nell'arco di 5 anni per ciascuna unità produttiva.
La Cassa integrazione in deroga, invece, è uno strumento di sostegno al reddito rivolta ai lavoratori che non potrebbero altrimenti accedere ai benefici della cassa integrazione guadagni. Si rivolge alle aziende che operano in determinate aree regionali e in specifici settori produttivi, in base ad appositi accordi governativi.
La Cassa integrazione in deroga consiste in sostanza nel versamento di una indennità pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore che non ha potuto effettuare (sempre considerando i limiti di orario dei contratti collettivi e non oltre le 40 ore a settimana).
A determinare la diminuzione o cessazione dell’attività lavorativa possono esserci svariate cause e, a seconda dei presupposti e dei soggetti che ne beneficiano, si distingue tra cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga.
La cassa integrazione ordinaria, anche detta CIGO, è una prestazione economica effettuata dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori del settore industriale o dell’edilizia che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa causata da intemperie stagionali, situazioni temporanee del mercato o altri eventi temporanei non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori.
In tutte queste situazioni, si versa ai lavoratori una indennità pari all’80% dello stipendio, che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha subito effettuato, considerando i limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi (e comunque non oltre le 40 ore settimanali).
Ogni anno viene stabilito un limite massimo mensile dell’assegno di cassa integrazione che non potrà essere superato, ma l’indennità verrà versata per un numero di settimane che cambia a seconda del comparto. Ad esempio, per quanto riguarda l’industria, il limite massimo è di 13 settimane continuative che possono essere prorogate fino a un massimo di 12 mesi.
Per quanto riguarda l’edilizia, il limite massimo è di 13 settimane continuative, che potranno essere prorogate fino a un massimo di 12 mesi e per un totale di 52 settimane ma solo nei casi di riduzione dell’orario di lavoro.
Per fare domanda di cassa integrazione, bisogna presentare la domanda alla sede INPS dove ha sede l’unità produttiva, che viene interessata dalla riduzione o sospensione dell’attività. La domanda potrà essere ripresentata al termine della fruizione del periodo massimo, se l’attività nel frattempo sarà ripresa per almeno 52 settimane.
Esiste poi anche la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) che consiste nel versamento di una indennità per il sostegno al reddito dei lavoratori la cui attività è stata ridotta o sospesa. A differenza della CIG ordinaria però, la cassa integrazione straordinaria può essere concessa in presenza di presupposti particolari come la ristrutturazione e la riconversione dell’attività dell’azienda, la crisi dell’azienda e l’eventuale esistenza di procedure come il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria.
Ad approvare la cassa integrazione straordinaria ci pensa il ministero del Welfare previa specifica domanda presentata dall'impresa che si trovi nelle condizioni succitate e che abbia occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda.
Possono chiedere la CIG straordinaria le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, le imprese di viaggio con più di 15 dipendenti, le imprese di trasporto aereo e le imprese del sistema aeroportuale.
Chiaramente, la domanda di cassa integrazione straordinaria dovrà contenere anche il programma che l’azienda vorrà porre in essere per rendere sostenibile la propria attività lavorativa. In ogni caso, la cassa integrazione straordinaria non potrà durare in nessun caso più di 36 mesi nell'arco di 5 anni per ciascuna unità produttiva.
La Cassa integrazione in deroga, invece, è uno strumento di sostegno al reddito rivolta ai lavoratori che non potrebbero altrimenti accedere ai benefici della cassa integrazione guadagni. Si rivolge alle aziende che operano in determinate aree regionali e in specifici settori produttivi, in base ad appositi accordi governativi.
La Cassa integrazione in deroga consiste in sostanza nel versamento di una indennità pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore che non ha potuto effettuare (sempre considerando i limiti di orario dei contratti collettivi e non oltre le 40 ore a settimana).