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Scioglimento condominio

Scioglimento condominio
Scioglimento condominio: è possibile sciogliere un condominio composto da più edifici. Nel momento in cui sia stato costituito un condominio, composto da una somma di edifici posseduti da proprietari differenti, quindi non appartenenti alla stessa persona, questo condominio può essere sciolto se va a costituire o degli edifici autonomi o dei sottogruppi diversi che nascono a formare un nuovo condominio.

La caratteristica principale è che la nuova realtà deve essere autonoma: per esempio, se esiste un condominio unico che include più ingressi, se i proprietari delle varie case che appartengono a questa struttura condominiale dimostrano che ad ogni ingresso può appartenere un edificio autonomo e svincolato dall'altro, allora si può sciogliere il condominio precedente e creare due nuovi e autonomi.

Ma chi è che delibera lo scioglimento del condominio? Come il regolamento, le spese, e tutti gli altri aspetti che riguardano la vita condominiale è l'assemblea condominiale a decidere se, avendo le caratteristiche indispensabili per la separazione, si debba o no procedere con lo scioglimento. La maggioranza prescritta dal codice decide dunque lo scioglimento. Può anche intervenire direttamente l'autorità giudiziaria, purché la domanda venga posta da almeno un terzo dei proprietari.

Il concetto di edifici separabili, secondo la legge, è un concetto meramente strutturale. Non si tratta dunque di decidere se il condominio possa o no essere separato dal punto di vista amministrativo; perché esso venga sciolto bisogna che fisicamente la struttura architettonica del condominio ne consenta la divisione in entità singole o in gruppi separati.

La maggioranza, o il terzo dei proprietari, si calcola sempre non secondo il rapporto di uno a uno ma secondo la ripartizione millesimale, quindi della metratura di ogni singola realtà posseduta. La spesa legata alla procedura di scioglimento viene ripartita tra tutti i condomini e deve essere stabilita e pagata prima che lo scioglimento avvenga, in modo che una volta conclusa l'esistenza di quel condominio non rimangano dovuti in sospeso.