Rumori in condominio

Urla, schiamazzi a tutte le ore, televisione o musica a volume altissimo, passeggiate sui tacchi in piena notte, un condizionatore mal funzionante che disturba il sonno nelle notti estive: chi, fra coloro che hanno vissuto o vivono in condominio, non ha mai sperimentato nessuno di questi problemi? In effetti, il tema dei rumori in condominio è fra quelli che possono provocare maggiori tensioni fra vicini, dato che si scontrano l’esigenza della tranquillità di alcuni e la libertà di comportarsi liberamente a casa propria di altri.
Per chi si sente disturbato, è necessario specificare alcune regole. Innanzitutto, il concetto di ‘disturbo’ è soggettivo, dipende dalla sensibilità di chi subisce i rumori in condominio, ma anche dalla loro frequenza, intensità e momento del giorno. Un mobile trascinato a metà pomeriggio non è come la TV a tutto volume in tarda serata. Tuttavia, non sono questi i fattori che possono far scattare un’azione nei confronti di vicini molesti presso l’autorità giudiziaria.
In questo campo, la norma che può giungere in soccorso è l’articolo 659 del codice penale, che prevede il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. L’articolo in questione prevede che i rumori in condominio, per essere considerati molesti, debbano provocare una lesione o un pericolo alla pubblica tranquillità e debbano poter essere percepiti da una cerchia ‘indeterminata’ di persone, ossia da un numero considerevole di condomini. La pena può giungere a 3 mesi di reclusione o 309 euro di multa.
Se solo voi trovate fastidioso un rumore, mentre altri vicini no, le vostre possibilità potrebbero essere limitate. Tuttavia, questo non significa che tutti i vicini debbano lamentarsi: basta anche l’esposto di uno solo, a condizione che il rumore venga percepito anche altrove. Se non è così, non si può applicare l’articolo 659. Niente paura però: se il disturbo è percepito in un solo appartamento, si tratta comunque di un illecito civile, laddove il rumore venga provato dal giudice, anche senza l’ausilio di strumenti di misurazione dell’intensità della sua intensità. Potreste anche avere diritto a un risarcimento.
Particolare invece il caso dei rumori in condominio derivanti dalla presenza di animali domestici. In questo caso, è si è espressa la riforma del condominio (legge 220/2012), prevedendo il divieto di negare il possesso di animali da compagnia agli inquilini.
Per chi si sente disturbato, è necessario specificare alcune regole. Innanzitutto, il concetto di ‘disturbo’ è soggettivo, dipende dalla sensibilità di chi subisce i rumori in condominio, ma anche dalla loro frequenza, intensità e momento del giorno. Un mobile trascinato a metà pomeriggio non è come la TV a tutto volume in tarda serata. Tuttavia, non sono questi i fattori che possono far scattare un’azione nei confronti di vicini molesti presso l’autorità giudiziaria.
In questo campo, la norma che può giungere in soccorso è l’articolo 659 del codice penale, che prevede il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. L’articolo in questione prevede che i rumori in condominio, per essere considerati molesti, debbano provocare una lesione o un pericolo alla pubblica tranquillità e debbano poter essere percepiti da una cerchia ‘indeterminata’ di persone, ossia da un numero considerevole di condomini. La pena può giungere a 3 mesi di reclusione o 309 euro di multa.
Se solo voi trovate fastidioso un rumore, mentre altri vicini no, le vostre possibilità potrebbero essere limitate. Tuttavia, questo non significa che tutti i vicini debbano lamentarsi: basta anche l’esposto di uno solo, a condizione che il rumore venga percepito anche altrove. Se non è così, non si può applicare l’articolo 659. Niente paura però: se il disturbo è percepito in un solo appartamento, si tratta comunque di un illecito civile, laddove il rumore venga provato dal giudice, anche senza l’ausilio di strumenti di misurazione dell’intensità della sua intensità. Potreste anche avere diritto a un risarcimento.
Particolare invece il caso dei rumori in condominio derivanti dalla presenza di animali domestici. In questo caso, è si è espressa la riforma del condominio (legge 220/2012), prevedendo il divieto di negare il possesso di animali da compagnia agli inquilini.