Ritenuta d acconto condomini
La legislazione corrente prevede una ritenuta d’acconto condomini: è quindi un parametro che va tenuto in considerazione nel momento in cui il condominio, nella persona del suo amministratore, procede con un pagamento.
Intanto, cos’è una ritenuta d’acconto? È una trattenuta, Irpef o Ires, che viene effettuata sul denaro o sui bonifici che riceviamo usualmente da alcuni soggetti: clienti, banche oppure datori di lavoro. Questi soggetti sono detti sostituti d’imposta.
Anche il condominio è sostituto d’imposta: o meglio, ciò avviene nel momento in cui deve pagare un’azienda per i lavori o i servizi erogati. Di conseguenza, esiste anche una ritenuta d’acconto condomini: per la precisione, corrisponde al 4% del pagamento. E questa regola è valida sia per il normale esercizio di impresa (quindi, per la prestazione abituale di un’azienda) sia per l’esercizio di attività occasionali. Non solo: la ritenuta va applicata anche su prestazioni fornite da soggetti non residenti, ma con un’organizzazione stabile nel territorio dello Stato.
La ritenuta stessa va poi versata, entro il giorno 16 del mese successivo, attraverso il modello F24: all’indirizzo web dell’>Agenzia delle Entrate puoi avere più informazioni su questo documento e sul suo utilizzo. Sono comunque due i codici con cui deve apparire questa operazione: 1019, nel caso in cui chi riceve il pagamento sia soggetto passivo di Irpef; oppure 1020, se il percipiente è soggetto passivo dell’Ires.
Alcuni esempi di prestazioni che necessitano della ritenuta d’acconto condomini? La ristrutturazione o la manutenzione dell’edificio abitativo e di tutti gli impianti (idraulici ed elettrici o delle caldaie) rientrano nella norma del 4%. Così come le classiche attività di pulizia delle scale.
Sono però escluse alcune prestazioni: ad esempio, contratti di somministrazione di luce, gas, acqua e anche dell’assicurazione non prevedono la ritenuta. E neanche le cosiddette “forniture di posa in opera”, cioè la prestazione di un lavoro in cambio di una cessione di alcune proprietà: per saperne di più, clicca qui. Alcune prestazioni di lavoro autonomo, da parte di professionisti come geometri o architetti, non rientrano poi nel 4%: per queste, c’è una ritenuta del 20%.
Intanto, cos’è una ritenuta d’acconto? È una trattenuta, Irpef o Ires, che viene effettuata sul denaro o sui bonifici che riceviamo usualmente da alcuni soggetti: clienti, banche oppure datori di lavoro. Questi soggetti sono detti sostituti d’imposta.
Anche il condominio è sostituto d’imposta: o meglio, ciò avviene nel momento in cui deve pagare un’azienda per i lavori o i servizi erogati. Di conseguenza, esiste anche una ritenuta d’acconto condomini: per la precisione, corrisponde al 4% del pagamento. E questa regola è valida sia per il normale esercizio di impresa (quindi, per la prestazione abituale di un’azienda) sia per l’esercizio di attività occasionali. Non solo: la ritenuta va applicata anche su prestazioni fornite da soggetti non residenti, ma con un’organizzazione stabile nel territorio dello Stato.
La ritenuta stessa va poi versata, entro il giorno 16 del mese successivo, attraverso il modello F24: all’indirizzo web dell’>Agenzia delle Entrate puoi avere più informazioni su questo documento e sul suo utilizzo. Sono comunque due i codici con cui deve apparire questa operazione: 1019, nel caso in cui chi riceve il pagamento sia soggetto passivo di Irpef; oppure 1020, se il percipiente è soggetto passivo dell’Ires.
Alcuni esempi di prestazioni che necessitano della ritenuta d’acconto condomini? La ristrutturazione o la manutenzione dell’edificio abitativo e di tutti gli impianti (idraulici ed elettrici o delle caldaie) rientrano nella norma del 4%. Così come le classiche attività di pulizia delle scale.
Sono però escluse alcune prestazioni: ad esempio, contratti di somministrazione di luce, gas, acqua e anche dell’assicurazione non prevedono la ritenuta. E neanche le cosiddette “forniture di posa in opera”, cioè la prestazione di un lavoro in cambio di una cessione di alcune proprietà: per saperne di più, clicca qui. Alcune prestazioni di lavoro autonomo, da parte di professionisti come geometri o architetti, non rientrano poi nel 4%: per queste, c’è una ritenuta del 20%.