Regolamento di condominio contrattuale

Tutte le informazioni per conoscere più a fondo il regolamento di condominio contrattuale e per sapere quali sono le differenze con il regolamento assembleare: le normative, le regole, le persone coinvolte e tante altre curiosità.
Secondo l'ordinamento legislativo attualmente in vigore ci sono due tipi di regolamento condominiale: quello contrattuale e quello assembleare. Il primo ha più potere nel regolare i diritti dei condomini inseriti nell'edificio, mentre il secondo è di natura più elastica. Va precisato che è compito dell'assemblea condominiale decidere quale dei due regolamenti adottare.
In caso di insediamento successivo alla costituzione dell'assemblea condominiale, il tipo di regolamento adottato dal condominio è indicato nel contratto che viene sottoscritto al momento dell'entrata.
Secondo l'articolo 1138 del Codice civile i complessi condominiali con più di 10 condomini hanno l'obbligo di adottare un regolamento che tuteli il rispetto delle norme di gestione e di convivenza. Per i condomini con meno di dieci persone non sussiste quest'obbligo ma è possibile che questi si dotino di un regolamento minimo che rispetti i principi generali dettati dalla legge in materia.
Il regolamento di condominio di tipo contrattuale è di tipo esterno poiché viene deciso al momento della realizzazione dal costruttore o dal proprietario originario, e viene accettato con la sottoscrizione del contratto da parte di tutti i condomini.
In questo tipo di regolamento sono contenute regole relative sia agli aspetti contrattuali che a quelli strettamente regolamentari. Nella prima categoria rientrano le norme sulla limitazione di alcuni diritti individuali a favore di quelli collettivi che interessano le parti in comune dell'edificio oppure, al contrario, le norme relative personalmente a un condomino nella propria esclusiva proprietà. Nella seconda categoria rientrano invece tutte quelle norme riguardanti l'organizzazione dei servizi, il loro funzionamento e le loro modalità d'uso.
Le norme contenute in un regolamento di condominio contrattuale possono essere sia specifiche (con appositi divieti esplicitati per ogni singolo avvenimento) o di carattere generale (con l'indicazione del diritto generale da preservare, come pure per i doveri generali da dover rispettare).
L'insieme di queste regole deve essere esplicitamente contenuto sia nei registri immobiliari, sia nei singoli atti di acquisto originari, in modo tale che una volta approvato dall'assemblea possa esercitare i suoi effetti anche sui condomini che subentrano successivamente.
Secondo l'ordinamento legislativo attualmente in vigore ci sono due tipi di regolamento condominiale: quello contrattuale e quello assembleare. Il primo ha più potere nel regolare i diritti dei condomini inseriti nell'edificio, mentre il secondo è di natura più elastica. Va precisato che è compito dell'assemblea condominiale decidere quale dei due regolamenti adottare.
In caso di insediamento successivo alla costituzione dell'assemblea condominiale, il tipo di regolamento adottato dal condominio è indicato nel contratto che viene sottoscritto al momento dell'entrata.
Secondo l'articolo 1138 del Codice civile i complessi condominiali con più di 10 condomini hanno l'obbligo di adottare un regolamento che tuteli il rispetto delle norme di gestione e di convivenza. Per i condomini con meno di dieci persone non sussiste quest'obbligo ma è possibile che questi si dotino di un regolamento minimo che rispetti i principi generali dettati dalla legge in materia.
Il regolamento di condominio di tipo contrattuale è di tipo esterno poiché viene deciso al momento della realizzazione dal costruttore o dal proprietario originario, e viene accettato con la sottoscrizione del contratto da parte di tutti i condomini.
In questo tipo di regolamento sono contenute regole relative sia agli aspetti contrattuali che a quelli strettamente regolamentari. Nella prima categoria rientrano le norme sulla limitazione di alcuni diritti individuali a favore di quelli collettivi che interessano le parti in comune dell'edificio oppure, al contrario, le norme relative personalmente a un condomino nella propria esclusiva proprietà. Nella seconda categoria rientrano invece tutte quelle norme riguardanti l'organizzazione dei servizi, il loro funzionamento e le loro modalità d'uso.
Le norme contenute in un regolamento di condominio contrattuale possono essere sia specifiche (con appositi divieti esplicitati per ogni singolo avvenimento) o di carattere generale (con l'indicazione del diritto generale da preservare, come pure per i doveri generali da dover rispettare).
L'insieme di queste regole deve essere esplicitamente contenuto sia nei registri immobiliari, sia nei singoli atti di acquisto originari, in modo tale che una volta approvato dall'assemblea possa esercitare i suoi effetti anche sui condomini che subentrano successivamente.