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Parti comuni condominio

Parti comuni condominio
Possono essere materia di contenzioso tra condòmini – e per questo motivo, bisogna sapere quali siano (almeno grossomodo): stiamo parlando delle parti comuni di condominio. Considerando, comunque, che la normativa descrive in dettaglio molte situazioni apparentemente difficili da districare.

Intanto, vanno fatte alcune precisazioni: il testo legislativo, dopo la riforma del condominio del dicembre 2012, cambia la definizione stessa di “parti comuni”. Ciò vuol dire che, con questa espressione, non ci si riferisce più alle proprietà condivise tra piani o sezioni di piano (come succedeva in precedenza): le parti sono comuni tra le singole unità abitative.

Un’altra precisazione: l’articolo 1117 del codice civile fornisce solo un elenco di massima delle parti comuni. Ma può anche essere che il regolamento condominiale dettagli in maniera differente le proprietà condivise: questo elenco, che è definito dal costruttore, deve essere però accettato da tutti i condòmini e, naturalmente, essere a loro disposizione in ogni momento.

Ora si può fornire l’elenco delle parti comuni del condominio, secondo quanto stabilito dall’articolo 1117: tenendo presente che, per quanto si è detto, sarà comunque provvisorio e da verificare caso per caso.

In primo luogo, il suolo su cui sorge il condominio: vale a dire, la superficie su cui si estende l’edificio, fondazioni comprese. Sono poi considerati proprietà condivisa anche alcune strutture essenziali: i muri maestri (quelli che garantiscono la tenuta del tutto), i pilastri e le travi portanti e anche i tetti e i lastrici solari.

Altre sezioni in elenco possono ricoprire un interesse maggiore per i condòmini (dato che sono le parti effettivamente fruite): scale, ascensori e portoni di ingresso sono parti comuni del condominio. Ma anche vestiboli e anditi: i primi sono le sezioni tra il portone e l’interno dell’edificio, mentre coi secondi ci si riferisce agli spazi del palazzo per passare dall’esterno ai singoli condomìni. Vanno anche considerati, come parti comuni, eventuali portici e cortili (naturalmente, quando questi non siano inclusi in una singola unità abitativa) e anche le facciate esterne.

Sono inoltre parti comuni anche le aree parcheggio: intendendo quindi non i garage privati, ma eventuali posti segnati, all’interno o all’esterno dell’edificio, per la sosta di veicoli. E poi tutti i sistemi di fornitura: impianti idrici e fognari, sistemi centralizzati di distribuzione di gas, energia, riscaldamento e condizionamento ma anche televisivi. Se poi ci sono pozzi o cisterne, questi sono integrati come parti comuni del condominio.

Naturalmente, per essere sicuri al 100% e non fare confusione, c’è una persona di riferimento: l’amministratore. A lui bisogna chiedere, per saperne di più sulle parti comuni del condominio.