Dvr condominio

Le informazioni utili sul Dvr condominio, cioè il il Documento di Valutazione dei Rischi, che ogni edificio deve possedere: quali sono le normative che lo disciplinano e quali sono i diritti e i doveri dell'amministratore.
Innanzitutto è da precisare che il Dvr nasce come un documento per tutelare i lavoratori. La sua statuizione, la sua applicazione e l'obbligatorietà nel redigerlo discendono infatti dalla nota del Ministero del Lavoro 31/01/2013 n. 32 che specifica alcune norme contenute nel D. Lgs. 09/04/2008 n.81 sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nei casi dei condomini non è prevista l'obbligatorietà della redazione del Dvr anche se l'obbligo discende dalla tipologia contrattuale dei lavoratori che si ritrovino a svolgere la propria attività professionale all'interno di un edificio condominiale. Questo vale sia per i lavoratori che hanno la sede della propria professione all'interno del condominio sia per quelli che prestano servizi all'interno dello stesso (lavori di pulizia, di manutenzione, etc...).
Nel secondo caso, l'amministratore deve redigere il Dvr per rendere noto al proprietario della ditta che esegue i lavori che i luoghi dove la ditta lavorerà siano sicuri, che gli impianti rispettino le norme in quel momento in vigore e che non siano presenti dei rischi.
Nello stesso documento possono essere indicate alcune zone o parti del condominio che hanno un livello di sicurezza inferiore a quello del resto dell'edificio, in modo tale da farne uso solo se strettamente necessario e con le dovute cautele spesso espresse dalle norme di sicurezza.
Ulteriore specificazione da fare è quella in merito alla tipologia contrattuale con la quale viene sottoscritto il rapporto di lavoro tra condominio e azienda: dalla normativa si evince che l'obbligo della redazione del Dvr sia obbligatorio solo nei casi in cui i lavoratori risultino come dipendenti o che i dipendenti coinvolti nei lavori siano in numero pari o maggiore a 10.
I rischi riscontrabili nello svolgimento di lavori in condominio sono suddivisibili in tre grandi categorie:
Innanzitutto è da precisare che il Dvr nasce come un documento per tutelare i lavoratori. La sua statuizione, la sua applicazione e l'obbligatorietà nel redigerlo discendono infatti dalla nota del Ministero del Lavoro 31/01/2013 n. 32 che specifica alcune norme contenute nel D. Lgs. 09/04/2008 n.81 sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nei casi dei condomini non è prevista l'obbligatorietà della redazione del Dvr anche se l'obbligo discende dalla tipologia contrattuale dei lavoratori che si ritrovino a svolgere la propria attività professionale all'interno di un edificio condominiale. Questo vale sia per i lavoratori che hanno la sede della propria professione all'interno del condominio sia per quelli che prestano servizi all'interno dello stesso (lavori di pulizia, di manutenzione, etc...).
Nel secondo caso, l'amministratore deve redigere il Dvr per rendere noto al proprietario della ditta che esegue i lavori che i luoghi dove la ditta lavorerà siano sicuri, che gli impianti rispettino le norme in quel momento in vigore e che non siano presenti dei rischi.
Nello stesso documento possono essere indicate alcune zone o parti del condominio che hanno un livello di sicurezza inferiore a quello del resto dell'edificio, in modo tale da farne uso solo se strettamente necessario e con le dovute cautele spesso espresse dalle norme di sicurezza.
Ulteriore specificazione da fare è quella in merito alla tipologia contrattuale con la quale viene sottoscritto il rapporto di lavoro tra condominio e azienda: dalla normativa si evince che l'obbligo della redazione del Dvr sia obbligatorio solo nei casi in cui i lavoratori risultino come dipendenti o che i dipendenti coinvolti nei lavori siano in numero pari o maggiore a 10.
I rischi riscontrabili nello svolgimento di lavori in condominio sono suddivisibili in tre grandi categorie:
- rischi di natura infortunistica o rischi per la sicurezza dovuti a: strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze pericolose, incendio-esplosioni;
- rischi di natura igienico-ambientale o rischi per la salute dovuti a: agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici;
- rischi di tipo cosiddetto trasversale o rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili.