Decreto Ingiuntivo Condominio

Se sei un amministratore condominiale e hai problemi frequenti con dei condomini morosi, da alcuni anni hai maggiori possibilità di ottenere il pagamento che ti è dovuto: questo grazie alla legge n. 220 del 2012, che è disponibile sul sito della >Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che disciplina il decreto ingiuntivo di condominio.
La situazione è piuttosto comune: uno o più condomini non pagano all’amministratore le spese per manutenzione, utenze e altri costi che sono a suo carico... Fino a poco tempo fa, in questi casi, il potere di rivalsa dell’amministratore era piuttosto basso: un problema grave, soprattutto in un periodo in cui la liquidità è scarsa e i casi di morosità sono numerosissimi.
Ora, invece, non solo l’amministratore ha la possibilità, ma ha addirittura l’obbligo di intraprendere le vie legali: e se questo non avviene entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio gli può essere revocato il mandato.
Ricorda: per condomino si intende il proprietario dell’alloggio, non l’eventuale inquilino affittuario. È quindi contro chi possiede la casa che l’amministratore può far partire la richiesta di decreto ingiuntivo di condominio (non contro chi abita l’alloggio).
Vediamo allora, concretamente, le azioni legali dell’amministratore. Questi deve fare ricorso al giudice che competente per valore e per territorio (come visto, questo deve avvenire entro sei mesi dai termini scaduti di pagamento). La legge permette inoltre che questa azione possa partire senza alcun preavviso: non è necessaria, quindi, la messa in mora del condomino. Naturalmente, al giudice vanno fornite delle prove allegate alla domanda: queste consistono nel bilancio consuntivo e/o nel bilancio preventivo.
A questo punto, spetta al giudice decidere se emettere o meno il decreto ingiuntivo di condominio: il tutto entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso dell’amministratore. Se ciò avviene, la situazione deve essere notificata al condomino in debito nei 60 giorni successivi all’emissione del documento (in caso contrario, questo perde di valore legale).
Quando acquista esecutività il decreto? Dopo quaranta giorni dalla notifica (in alcuni casi, anche immediatamente dopo). Entro questo termine, Il condomino moroso può opporsi presso il tribunale a cui appartiene il giudice. Se ciò non succede, o se perde la causa, deve pagare la somma dovuta all’amministratore. In caso contrario, ha luogo l’esecuzione forzata.
La situazione è piuttosto comune: uno o più condomini non pagano all’amministratore le spese per manutenzione, utenze e altri costi che sono a suo carico... Fino a poco tempo fa, in questi casi, il potere di rivalsa dell’amministratore era piuttosto basso: un problema grave, soprattutto in un periodo in cui la liquidità è scarsa e i casi di morosità sono numerosissimi.
Ora, invece, non solo l’amministratore ha la possibilità, ma ha addirittura l’obbligo di intraprendere le vie legali: e se questo non avviene entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio gli può essere revocato il mandato.
Ricorda: per condomino si intende il proprietario dell’alloggio, non l’eventuale inquilino affittuario. È quindi contro chi possiede la casa che l’amministratore può far partire la richiesta di decreto ingiuntivo di condominio (non contro chi abita l’alloggio).
Vediamo allora, concretamente, le azioni legali dell’amministratore. Questi deve fare ricorso al giudice che competente per valore e per territorio (come visto, questo deve avvenire entro sei mesi dai termini scaduti di pagamento). La legge permette inoltre che questa azione possa partire senza alcun preavviso: non è necessaria, quindi, la messa in mora del condomino. Naturalmente, al giudice vanno fornite delle prove allegate alla domanda: queste consistono nel bilancio consuntivo e/o nel bilancio preventivo.
A questo punto, spetta al giudice decidere se emettere o meno il decreto ingiuntivo di condominio: il tutto entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso dell’amministratore. Se ciò avviene, la situazione deve essere notificata al condomino in debito nei 60 giorni successivi all’emissione del documento (in caso contrario, questo perde di valore legale).
Quando acquista esecutività il decreto? Dopo quaranta giorni dalla notifica (in alcuni casi, anche immediatamente dopo). Entro questo termine, Il condomino moroso può opporsi presso il tribunale a cui appartiene il giudice. Se ciò non succede, o se perde la causa, deve pagare la somma dovuta all’amministratore. In caso contrario, ha luogo l’esecuzione forzata.