Avvocato amministratore di condominio

Un avvocato amministratore di condominio sembrerebbe la soluzione ideale: chi meglio di un professionista forense per difendere al meglio i diritti del condominio, soprattutto nelle liti con parti terze? Certamente un bel vantaggio, anche se bisogna ricordare che fra i doveri dell’amministratore non ci sono solo quelli di carattere legale. Comunque, lo svolgimento del ruolo di amministratore da parte degli avvocati ha sollevato non poche discussioni, dopo la riforma del condominio con legge n. 220/2012.
Ricordiamo innanzitutto che fra i requisiti per svolgere il ruolo di amministratore non figura una particolare laurea. Per certi versi, si è posto il problema contrario: la figura dell’avvocato amministratore di condominio è compatibile con la professione forense?
Il dubbio è sorto a seguito all’introduzione di quattro aree di incompatibilità per gli avvocati, con la riforma forense del 2012 (legge n. 247/2012). Le prime tre sono attività commerciale, lavoro subordinato, assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale. La quarta, quella di lavoro autonomo svolto continuativamente e professionalmente, aveva inizialmente fatto scattare il divieto: un avvocato non poteva fare l’amministratore.
È però poi intervenuto successivamente, nel febbraio 2013, il Consiglio nazionale forense (Cnf), che ha decretato la legittimità dell’avvocato amministratore di condominio. Questa discende dal fatto che l’amministratore è un ‘mandatario con rappresentanza’ di persone fisiche: un’attività assimilabile alla professione di avvocato. Inoltre, quella dell’amministratore non è una professione vera e propria, nel senso che non si tratta di una professione registrata. Non esistono infatti un albo o un registro professionale. Cadono dunque le perplessità sull’attività incompatibile perché ‘continuativa e professionale’.
In sostanza, uscendo dallo stretto linguaggio giuridico, oggi è possibile per gli avvocati esercitare le funzioni di amministratore. Non c’è alcun problema nel doppio incarico, in quanto l’attività di amministratore non è realmente professionale (nonostante l’impegno possa essere gravoso), non prevede l’iscrizione all’albo e per sua natura è molto simile a quella di avvocato.
Se dunque siete un avvocato, potete fare strada anche nel mondo degli amministratori condominiali. Se siete invece alla ricerca di un nuovo amministratore, un avvocato potrebbe fare al caso vostro.
Ricordiamo innanzitutto che fra i requisiti per svolgere il ruolo di amministratore non figura una particolare laurea. Per certi versi, si è posto il problema contrario: la figura dell’avvocato amministratore di condominio è compatibile con la professione forense?
Il dubbio è sorto a seguito all’introduzione di quattro aree di incompatibilità per gli avvocati, con la riforma forense del 2012 (legge n. 247/2012). Le prime tre sono attività commerciale, lavoro subordinato, assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale. La quarta, quella di lavoro autonomo svolto continuativamente e professionalmente, aveva inizialmente fatto scattare il divieto: un avvocato non poteva fare l’amministratore.
È però poi intervenuto successivamente, nel febbraio 2013, il Consiglio nazionale forense (Cnf), che ha decretato la legittimità dell’avvocato amministratore di condominio. Questa discende dal fatto che l’amministratore è un ‘mandatario con rappresentanza’ di persone fisiche: un’attività assimilabile alla professione di avvocato. Inoltre, quella dell’amministratore non è una professione vera e propria, nel senso che non si tratta di una professione registrata. Non esistono infatti un albo o un registro professionale. Cadono dunque le perplessità sull’attività incompatibile perché ‘continuativa e professionale’.
In sostanza, uscendo dallo stretto linguaggio giuridico, oggi è possibile per gli avvocati esercitare le funzioni di amministratore. Non c’è alcun problema nel doppio incarico, in quanto l’attività di amministratore non è realmente professionale (nonostante l’impegno possa essere gravoso), non prevede l’iscrizione all’albo e per sua natura è molto simile a quella di avvocato.
Se dunque siete un avvocato, potete fare strada anche nel mondo degli amministratori condominiali. Se siete invece alla ricerca di un nuovo amministratore, un avvocato potrebbe fare al caso vostro.