Ascensore condominio

Una guida veloce, pratica e completa con tutte le informazioni sull'ascensore condominio, cioè le norme che ne regolano l'installazione e la manutenzione, le procedure e altre indicazioni utili.
La normativa relativa all'ascensore di un condominio viene ricavata dagli articoli 1120 e 1124 del Codice civile che comprende anche le indicazioni sulla manutenzione e sulla ricostruzione delle scale. Non ci sono articoli del Codice civile espressamente riferiti alla manutenzione e alla ricostruzione di un ascensore poiché all'epoca dell'approvazione degli articoli relativi , l'esistenza di un ascensore era considerata un'evenienza affrontabile solo in un condominio di un certo livello economico.
Grazie ad altre normative si evince che se al momento della costruzione di uno stabile condominiale sia già presente un ascensore, questo deve essere considerato di proprietà di ogni condomino.
Se invece non è presente un ascensore e si voglia farlo installare, l'assemblea deve riunirsi e deliberare in favore dei lavori con una maggioranza qualificata. Nella stessa sede dovranno essere approvati anche le caratteristiche dei lavori e il preventivo. Da non dimenticare è anche la ripartizione delle quote spettanti a ogni condomino sia per l'esecuzione dei lavori che per la manutenzione e la pulizia.
Dopo aver approvato il progetto per l'installazione di un ascensore si dovrà aspettare il permesso delle autorità competenti che diano il via ai lavori.
Si può configurare anche il caso in cui un condomino si opponga alla delibera del progetto di installazione, con richiesta presso un Giudice Pace di bloccare i lavori. Nella maggioranza dei casi il Giudice deve accertare che il progetto non leda il decoro architettonico dell'edificio, che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza, che non ne derivino pregiudizi per l'uso e il godimento delle parti comuni.
Spesso si decide a favore della realizzazione dei lavori per perseguire l'interesse collettivo di abbattere le barriere architettoniche.
Alcuni precedenti giurisprudenziali hanno stabilito che anche i condomini che abbiano impugnato la delibera di realizzazione, poi rigettata, debbano contribuire alla spesa per i lavori.
I lavori per l'installazione di un ascensore in condominio possono essere affidati a una ditta che figura nella lista dei fornitori di servizi dell'edificio o, qualora non vi sia espressa indicazione, possono essere affidati a una dotta esterna incaricata dall'amministratore. Anche in questo caso occorre che la decisione sia approvata in sede di assemblea condominiale a meno che questa non abbia delegato all'amministratore il potere di decidere per l'assemblea in merito ai lavori.
La normativa relativa all'ascensore di un condominio viene ricavata dagli articoli 1120 e 1124 del Codice civile che comprende anche le indicazioni sulla manutenzione e sulla ricostruzione delle scale. Non ci sono articoli del Codice civile espressamente riferiti alla manutenzione e alla ricostruzione di un ascensore poiché all'epoca dell'approvazione degli articoli relativi , l'esistenza di un ascensore era considerata un'evenienza affrontabile solo in un condominio di un certo livello economico.
Grazie ad altre normative si evince che se al momento della costruzione di uno stabile condominiale sia già presente un ascensore, questo deve essere considerato di proprietà di ogni condomino.
Se invece non è presente un ascensore e si voglia farlo installare, l'assemblea deve riunirsi e deliberare in favore dei lavori con una maggioranza qualificata. Nella stessa sede dovranno essere approvati anche le caratteristiche dei lavori e il preventivo. Da non dimenticare è anche la ripartizione delle quote spettanti a ogni condomino sia per l'esecuzione dei lavori che per la manutenzione e la pulizia.
Dopo aver approvato il progetto per l'installazione di un ascensore si dovrà aspettare il permesso delle autorità competenti che diano il via ai lavori.
Si può configurare anche il caso in cui un condomino si opponga alla delibera del progetto di installazione, con richiesta presso un Giudice Pace di bloccare i lavori. Nella maggioranza dei casi il Giudice deve accertare che il progetto non leda il decoro architettonico dell'edificio, che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza, che non ne derivino pregiudizi per l'uso e il godimento delle parti comuni.
Spesso si decide a favore della realizzazione dei lavori per perseguire l'interesse collettivo di abbattere le barriere architettoniche.
Alcuni precedenti giurisprudenziali hanno stabilito che anche i condomini che abbiano impugnato la delibera di realizzazione, poi rigettata, debbano contribuire alla spesa per i lavori.
I lavori per l'installazione di un ascensore in condominio possono essere affidati a una ditta che figura nella lista dei fornitori di servizi dell'edificio o, qualora non vi sia espressa indicazione, possono essere affidati a una dotta esterna incaricata dall'amministratore. Anche in questo caso occorre che la decisione sia approvata in sede di assemblea condominiale a meno che questa non abbia delegato all'amministratore il potere di decidere per l'assemblea in merito ai lavori.