Il rischio locativo

L’assicurazione per il rischio locativo è una polizza assicurativa che tutela il proprietario di un immobile dai danni causati dall’inquilino. Si tratta di una copertura importante, anche se non obbligatoria, a meno che non sia stato stretto un patto fra le parti che la prevedeva. Dato che secondo il codice civile, l’affittuario deve restituire l’immobile al proprietario nelle stesse condizioni in cui l’aveva preso in affitto, questa polizza risulta molto utile anche all’inquilino stesso, che potrebbe essere chiamato a risarcire direttamente danni anche ingenti, in assenza di assicurazione.
Data la natura di questa polizza, essa viene spesso confusa con altre forme di assicurazioni dedicate al rapporto di locazione (ossia l’affitto di un immobile o fabbricato): la responsabilità civile verso terzi e il ricorso terzi. Vediamo quali sono le differenze.
La polizza per il rischio locativo copre infatti i danni provocati all’immobile o ai beni contenuti (in caso di immobile ammobiliato) e causati direttamente dal comportamento dell’inquilino. Si tratta di una tutela per il proprietario dell’immobile, che sarà risarcito in caso di danni provocati dall’affittuario. Il caso più comune coperto da questa polizza è quello dell’incendio causato dall’inquilino, ma sono coperte tutte le eventualità in cui l’inquilino non riesca a dimostrare che il danno non gli è imputabile. Insomma, se l’affittuario causa un danno, senza riuscire a dimostrare il contrario, scatta l’assicurazione.
Per fare alcuni esempi, un incendio provocato da un malfunzionamento dell’impianto elettrico potrebbe anche non essere a carico dell’inquilino, ma del proprietario, dato che gli impianti potrebbero essere stati curati prima dell’inizio del contratto di affitto. In questo caso, non ci sarebbe bisogno di un’assicurazione. I danni provocati da una perdita di una lavatrice di proprietà dell’inquilino invece rientrerebbero a pieno nel campo di applicazione della polizza. Non vi sono mai inclusi invece danni causati da eventi atmosferici, come vento o fulmini.
Se il rischio locativo riguarda danni all’immobile, la responsabilità civile del conduttore verso terzi copre invece l’inquilino dai danni provocati a persone terze durante lo svolgimento della vita privata (caso tipico: la caduta di un vaso da un balcone). Il ricorso terzi invece copre rispetto ai danni provocati a cose di terzi (non del proprietario) a seguito di incendio, scoppio o altri danni provocati direttamente dall’inquilino.
Data la natura di questa polizza, essa viene spesso confusa con altre forme di assicurazioni dedicate al rapporto di locazione (ossia l’affitto di un immobile o fabbricato): la responsabilità civile verso terzi e il ricorso terzi. Vediamo quali sono le differenze.
La polizza per il rischio locativo copre infatti i danni provocati all’immobile o ai beni contenuti (in caso di immobile ammobiliato) e causati direttamente dal comportamento dell’inquilino. Si tratta di una tutela per il proprietario dell’immobile, che sarà risarcito in caso di danni provocati dall’affittuario. Il caso più comune coperto da questa polizza è quello dell’incendio causato dall’inquilino, ma sono coperte tutte le eventualità in cui l’inquilino non riesca a dimostrare che il danno non gli è imputabile. Insomma, se l’affittuario causa un danno, senza riuscire a dimostrare il contrario, scatta l’assicurazione.
Per fare alcuni esempi, un incendio provocato da un malfunzionamento dell’impianto elettrico potrebbe anche non essere a carico dell’inquilino, ma del proprietario, dato che gli impianti potrebbero essere stati curati prima dell’inizio del contratto di affitto. In questo caso, non ci sarebbe bisogno di un’assicurazione. I danni provocati da una perdita di una lavatrice di proprietà dell’inquilino invece rientrerebbero a pieno nel campo di applicazione della polizza. Non vi sono mai inclusi invece danni causati da eventi atmosferici, come vento o fulmini.
Se il rischio locativo riguarda danni all’immobile, la responsabilità civile del conduttore verso terzi copre invece l’inquilino dai danni provocati a persone terze durante lo svolgimento della vita privata (caso tipico: la caduta di un vaso da un balcone). Il ricorso terzi invece copre rispetto ai danni provocati a cose di terzi (non del proprietario) a seguito di incendio, scoppio o altri danni provocati direttamente dall’inquilino.