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Rinnovo contratto di locazione

Rinnovo contratto di locazione
Il rinnovo del contratto di locazione di un immobile destinato a uso abitativo può avere tempi e modalità differenti in base alla tipologia del contratto sottoscritto. Nel caso dei contratti a canone libero, quelli classici della durata di 4 anni più 4, la prima scadenza contrattuale è al quarto anno e il rinnovo è obbligatorio per i quattro anni successivi, salvo giustificati motivi di necessità del proprietario. Nel caso invece dei contratti a canone concordato, con formula 3 anni più 2, la prima scadenza contrattuale è al terzo anno e il rinnovo è obbligatorio per gli altri 2, anche in questa circostanza salvo giustificati motivi del locatore.

Le necessità contemplate dalle norme che giustificano l'assenza di rinnovo del contratto da parte del proprietario possono essere la destinazione dell'immobile ad abitazione propria o di un familiare fino alla seconda generazione, cioè genitori, figli, nonni, nipoti, esclusi gli affini, cioè i parenti del coniuge; la messa in vendita dell'immobile; la destinazione dell'immobile a uso professionale proprio o di un familiare fino al secondo grado; la ristrutturazione o demolizione o trasformazione per realizzare nuove costruzioni dell'immobile di cui fa parte l'alloggio dato in affitto. Il proprietario che non intende rinnovare il contratto dopo la prima scadenza deve inviare all'inquilino con almeno 6 mesi di anticipo una raccomandata AR con la quale comunica la disdetta specificandone i motivi.

Alla seconda scadenza contrattuale, invece, il rinnovo del contratto non è obbligatorio; ciascuna delle parti può infatti decidere di disdirlo oppure chiederne il rinnovo a nuove condizioni. Se il proprietario intende per esempio dare disdetta o applicare un aumento del canone o una diversa tipologia contrattuale deve comunicarlo con raccomandata AR almeno 6 mesi prima della scadenza; l'inquilino ha 60 giorni di tempo per dare risposta scritta e tentare un accordo, se non risponde il contratto è automaticamente risolto.

Anche per le proroghe dei contratti di affitto deve essere versata l'imposta di registro, tramite il modulo F23 o F24, mentre sono invece esentati i contribuenti che hanno optato per il regime di cedolare secca. A tale scopo ci si può rivolgere agli uffici dell'Agenzia delle entrate oppure si può utilizzare l'apposito servizio telematico di pagamento dell’imposta messo a disposizione degli utenti sul sito web dell'Agenzia delle entrate.