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Imposta di registro acquisto prima casa

Imposta di registro acquisto prima casa
L’imposta di registro acquisto prima casa è un’imposta prevista per la registrazione dell’atto di compravendita immobiliare presso l’Agenzia delle Entrate. Insieme all’imposta catastale e quella ipotecaria (e in qualche caso all’IVA) è una delle imposte da pagare al momento di acquisto della prima casa. Nell’ultimo anno la normativa in materia ha subito un cambiamento: spieghiamo come.

Fino al 31 dicembre 2013, l’imposta di registro acquisto prima casa era del 3%, se l’acquisto avveniva da un soggetto venditore privato; di 168,00 euro, se il venditore era un’impresa costruttrice o di ristrutturazione e l’acquisto avveniva a meno di 4 anni dalla conclusione dei lavori; del 3%, se l’acquisto avveniva da impresa non costruttrice che non avesse svolto lavori di ristrutturazione, risanamento o restauro o da un’impresa costruttrice o di ristrutturazione che avesse concluso i lavori da più di 4 anni.

A partire dal 1 gennaio 2014 è entrato in vigore un nuovo regime fiscale per la compravendita immobiliare. Per quanto riguarda l’imposta di registro acquisto prima casa, oggi essa si attesta al 2% se l’acquisto avviene da privato, da impresa costruttrice o di ristrutturazione che abbia concluso i lavori da più di 5 anni o da impresa non costruttrice che non abbia svolto lavori di ristrutturazione, risanamento o restauro sull’immobile. Nel caso invece di acquisto da impresa costruttrice, a meno di 5 anni dalla conclusione dei lavori, l’imposta è di 200,00 euro.

Come si può notare, l’imposta di registro acquisto prima casa in alcuni casi è stata ridotta e, nei casi di acquisto da impresa, è stato allungato il periodo per cui è possibile accedere a una tassazione agevolata, da 4 a 5 anni.

In alcuni casi dunque l’imposta di registro si paga in somma fissa (si tratta di un’importante agevolazione fiscale), in altri come percentuale del valore dell’immobile. L’acquirente può richiedere al notaio che la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro, quando espressa in termini percentuali, possa essere costituita dal valore catastale dell’immobile e non dal prezzo pattuito di compravendita. L’agevolazione fiscale è possibile però a condizione che nell’atto di compravendita venga comunque segnalato l’importo pattuito.