Contratto di appalto
Quando si parla di redigere un contratto di appalto si fa riferimento a un contratto in cui un soggetto, l’appaltatore, assume degli obblighi nei confronti di un altro soggetto, il committente. Tali obblighi comprendono il compiere una determinata opera o servizio dietro corrispettivo in denaro provvedendo autonomamente all’organizzazione e alla gestione del rischio.
Il contratto di appalto deve anche vincolare l’appaltatore a fornire la materia necessaria per il compimento dell’opera, salvo diverse indicazioni espressamente incluse nel contratto. Il corrispettivo spettante all’appaltatore viene determinato tra le parti che dovranno anche individuare la misura. Qualora le due parti contraenti il contratto d’appalto non avessero provveduto a individuare la misura, questa andrà calcolata facendo riferimento alle tariffe esistenti o, in mancanza, con provvedimento del giudice.
Parlando di contratto di appalto, bisogna anche ricordare che l’obbligazione che viene assunta dall’appaltatore nei confronti del committente non è da considerarsi una semplice obbligazione di mezzi ma anche un’obbligazione di risultato. Questo implica che l’appaltatore non sarà solo tenuto a svolgere un'attività ma anche a realizzare il risultato pattuito precedentemente con il committente.
Qualora la prestazione decisa dal contratto di appalto sia divenuta impossibile per cause che non possono essere addebitate né all’appaltatore né al committente, il primo potrà comunque avere diritto ad un compenso per l’opera eventualmente già svolta. Nel caso invece l’opera realizzata sia differente rispetto a quanto stabilito nel contratto d’appalto, sarà l’appaltatore a risultare inadempiente sulla base dell’articolo 1667 del codice civile che vincola l’appaltatore alla garanzia per le difformità e vizi dell’opera. Eventuali difformità andranno comunque denunciate dal committente entro sessanta giorni dalla loro scoperta.
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se prima non è stato autorizzato dal committente. Il contratto d’appalto è molto in voga soprattutto nell’ambito della costruzione di beni immobili o mobili e nella fornitura di servizi di assistenza, vigilanza e consulenza. Il committente prima di ricevere la consegna avrà anche il diritto di verificare l’opera non appena l’appaltatore lo metterà in condizioni di eseguirla.
E’ anche importante ricordare che il contratto di appalto non si scioglie per morte dell’appaltatore, questo vuol dire che il committente potrà recedere dal contratto qualora gli eredi dell’appaltatore non diano le opportune garanzie. Il committente dovrà comunque pagare agli eredi il valore delle opere eseguite in ragione del prezzo pattuito.
Possiamo quindi parlare del contratto di appalto come di un accordo tra appaltatore e committente che elenca i diritti e le obbligazioni di ambedue le parti in relazione a un’opera specifica che dovrà essere realizzata dall’appaltatore.
Il contratto di appalto deve anche vincolare l’appaltatore a fornire la materia necessaria per il compimento dell’opera, salvo diverse indicazioni espressamente incluse nel contratto. Il corrispettivo spettante all’appaltatore viene determinato tra le parti che dovranno anche individuare la misura. Qualora le due parti contraenti il contratto d’appalto non avessero provveduto a individuare la misura, questa andrà calcolata facendo riferimento alle tariffe esistenti o, in mancanza, con provvedimento del giudice.
Parlando di contratto di appalto, bisogna anche ricordare che l’obbligazione che viene assunta dall’appaltatore nei confronti del committente non è da considerarsi una semplice obbligazione di mezzi ma anche un’obbligazione di risultato. Questo implica che l’appaltatore non sarà solo tenuto a svolgere un'attività ma anche a realizzare il risultato pattuito precedentemente con il committente.
Qualora la prestazione decisa dal contratto di appalto sia divenuta impossibile per cause che non possono essere addebitate né all’appaltatore né al committente, il primo potrà comunque avere diritto ad un compenso per l’opera eventualmente già svolta. Nel caso invece l’opera realizzata sia differente rispetto a quanto stabilito nel contratto d’appalto, sarà l’appaltatore a risultare inadempiente sulla base dell’articolo 1667 del codice civile che vincola l’appaltatore alla garanzia per le difformità e vizi dell’opera. Eventuali difformità andranno comunque denunciate dal committente entro sessanta giorni dalla loro scoperta.
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se prima non è stato autorizzato dal committente. Il contratto d’appalto è molto in voga soprattutto nell’ambito della costruzione di beni immobili o mobili e nella fornitura di servizi di assistenza, vigilanza e consulenza. Il committente prima di ricevere la consegna avrà anche il diritto di verificare l’opera non appena l’appaltatore lo metterà in condizioni di eseguirla.
E’ anche importante ricordare che il contratto di appalto non si scioglie per morte dell’appaltatore, questo vuol dire che il committente potrà recedere dal contratto qualora gli eredi dell’appaltatore non diano le opportune garanzie. Il committente dovrà comunque pagare agli eredi il valore delle opere eseguite in ragione del prezzo pattuito.
Possiamo quindi parlare del contratto di appalto come di un accordo tra appaltatore e committente che elenca i diritti e le obbligazioni di ambedue le parti in relazione a un’opera specifica che dovrà essere realizzata dall’appaltatore.
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