Contratto d'affitto transitorio

Il contratto d'affitto transitorio è una delle tipologie di contratto che può essere sottoscritta nei casi di locazione di un immobile: le procedure, le normative, i vantaggi per i soggetti coinvolti e tante altre informazioni.
Se sei alla ricerca di un'abitazione o di un appartamento da prendere in locazione il contratto transitorio è uno degli strumenti normativi da prendere in considerazione per portare a termine la trattativa. Si utilizza il termine transitorio poiché il contratto che viene sottoscritto ha una durata limitata nel tempo poiché la locazione per natura non può essere indeterminata ma piuttosto soggetta a rinnovi e prolungamenti se entrambe le parti sono d'accordo.
Il locatore, cioè il proprietario dell'immobile in questione, con questo tipo di contratto mette temporaneamente a disposizione del conduttore l'immobile dietro pagamento di una somma prestabilita e riportata sul contratto. Anche la scadenza e la modalità di pagamento dei canoni dovranno essere indicati nel contratto poiché è questo documento che può essere utilizzato per dimostrare l'eventuale morosità dell'affittuario o altre violazioni da parte del proprietario (avvisi, disdette, ripartizione spese, etc...).
Da tenere in considerazione che per questo tipo di contratto di locazione le normative in materia indicano il periodo minimo e massimo di durata che corrispondono rispettivamente a un mese o 18 mesi. Nel caso in cui in un contratto di tipo transitorio vengano indicate delle durate inferiori o superiori alle soglie sopracitate, queste indicazioni vengono automaticamente annullate e si prendono come riferimento i limiti stabiliti dalla legge.
Secondo il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002 i contratti a uso transitorio devono essere redatti compilando gli appositi modelli indicati. Le informazioni richieste sono le seguenti: generalità di ambo le parti; la descrizione tecnica dell’immobile in oggetto; l’indicazione dell’importo del canone annuo o mensile e la ripartizione delle rate; le modalità di versamento del canone (assegno, bonifico, contanti, etc...); la durata della locazione (con rispetto dei termini sopra indicati); l’espresso riferimento della natura transitoria del contratto, che deve essere supportata da documenti comprovanti l'esigenza temporanea (come per esempio la dichiarazione del datore di lavoro in merito al trasferimento temporaneo del dipendente in un'altra sede); la clausola specifica con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'attestazione di prestazione energetica.
Se non viene indicata la natura della transitorietà con relativa documentazione allegata, il contratto segue le norme e le scadenze di un contratto del tipo 4+4.
Se sei alla ricerca di un'abitazione o di un appartamento da prendere in locazione il contratto transitorio è uno degli strumenti normativi da prendere in considerazione per portare a termine la trattativa. Si utilizza il termine transitorio poiché il contratto che viene sottoscritto ha una durata limitata nel tempo poiché la locazione per natura non può essere indeterminata ma piuttosto soggetta a rinnovi e prolungamenti se entrambe le parti sono d'accordo.
Il locatore, cioè il proprietario dell'immobile in questione, con questo tipo di contratto mette temporaneamente a disposizione del conduttore l'immobile dietro pagamento di una somma prestabilita e riportata sul contratto. Anche la scadenza e la modalità di pagamento dei canoni dovranno essere indicati nel contratto poiché è questo documento che può essere utilizzato per dimostrare l'eventuale morosità dell'affittuario o altre violazioni da parte del proprietario (avvisi, disdette, ripartizione spese, etc...).
Da tenere in considerazione che per questo tipo di contratto di locazione le normative in materia indicano il periodo minimo e massimo di durata che corrispondono rispettivamente a un mese o 18 mesi. Nel caso in cui in un contratto di tipo transitorio vengano indicate delle durate inferiori o superiori alle soglie sopracitate, queste indicazioni vengono automaticamente annullate e si prendono come riferimento i limiti stabiliti dalla legge.
Secondo il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002 i contratti a uso transitorio devono essere redatti compilando gli appositi modelli indicati. Le informazioni richieste sono le seguenti: generalità di ambo le parti; la descrizione tecnica dell’immobile in oggetto; l’indicazione dell’importo del canone annuo o mensile e la ripartizione delle rate; le modalità di versamento del canone (assegno, bonifico, contanti, etc...); la durata della locazione (con rispetto dei termini sopra indicati); l’espresso riferimento della natura transitoria del contratto, che deve essere supportata da documenti comprovanti l'esigenza temporanea (come per esempio la dichiarazione del datore di lavoro in merito al trasferimento temporaneo del dipendente in un'altra sede); la clausola specifica con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'attestazione di prestazione energetica.
Se non viene indicata la natura della transitorietà con relativa documentazione allegata, il contratto segue le norme e le scadenze di un contratto del tipo 4+4.