Contratto affitto azienda

Disciplinato dall’articolo 2562 del Codice Civile, il contratto d’affitto d’azienda è, secondo sua stessa definizione, un contratto attraverso il quale il locatore o concedente concede ad un affittuario, il diritto di utilizzare la propria azienda oppure un ramo di essa, a seguito del pagamento di un canone.
Questa specifica forma di contratto, deve essere sempre redatto in forma scritta e deve essere depositato dal notaio rogante, entro trenta giorni, per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Il contratto d’affitto d’azienda obbliga l’affittuario a preservare la destinazione dell’azienda, senza intaccare l'efficienza dell'organizzazione, degli impianti e le normali dotazioni di scorte (infatti, prima della definitiva consegna dell’azienda, entrambe le parti hanno l’obbligo di redigere un inventario).
Salvo diverso accordo tra le parti, di solito nel periodo di tempo in cui l’affittuario è responsabile dell’azienda, sono interamente a suo carico tutte le spese di gestione operativa, sia di carattere ordinario che straordinarie.
In alcuni casi, competono all’affittuario solo le spese di piccola manutenzione mentre sono sempre a carico del locatore tutte le grandi riparazioni. In questo caso, per le riparazioni urgenti l’affittuario può farsi personalmente carico dell’intervento, previa comunicazione al locatore.
E’ bene prestare molta attenzione a queste responsabilità poiché uno dei motivi di cessazione del contratto è la mancata manutenzione dei beni da parte dell’affittuario.
Desideriamo ricordare che nel periodo di affitto, l’affittuario subentra anche in tutti i contratti commerciali stipulati per l’esercizio dell’azienda.
Gli utili derivanti dall’utilizzo dell’impresa sono destinati dell’affittuario. Inoltre l’affittuario vede tutelato il proprio lavoro nel cosiddetto “divieto di concorrenza, in base al quale al locatore è inibito, per tutta la durata del contratto, l’inizio di una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze possano sviare la clientela dell’azienda affittata”.
Se desiderate avere maggiori informazioni in merito al tema dei contratti di affitto d’azienda, vi consigliamo di visitare il sito web delle Camere di Commercio d’Italia.
Questa specifica forma di contratto, deve essere sempre redatto in forma scritta e deve essere depositato dal notaio rogante, entro trenta giorni, per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Il contratto d’affitto d’azienda obbliga l’affittuario a preservare la destinazione dell’azienda, senza intaccare l'efficienza dell'organizzazione, degli impianti e le normali dotazioni di scorte (infatti, prima della definitiva consegna dell’azienda, entrambe le parti hanno l’obbligo di redigere un inventario).
Salvo diverso accordo tra le parti, di solito nel periodo di tempo in cui l’affittuario è responsabile dell’azienda, sono interamente a suo carico tutte le spese di gestione operativa, sia di carattere ordinario che straordinarie.
In alcuni casi, competono all’affittuario solo le spese di piccola manutenzione mentre sono sempre a carico del locatore tutte le grandi riparazioni. In questo caso, per le riparazioni urgenti l’affittuario può farsi personalmente carico dell’intervento, previa comunicazione al locatore.
E’ bene prestare molta attenzione a queste responsabilità poiché uno dei motivi di cessazione del contratto è la mancata manutenzione dei beni da parte dell’affittuario.
Desideriamo ricordare che nel periodo di affitto, l’affittuario subentra anche in tutti i contratti commerciali stipulati per l’esercizio dell’azienda.
Gli utili derivanti dall’utilizzo dell’impresa sono destinati dell’affittuario. Inoltre l’affittuario vede tutelato il proprio lavoro nel cosiddetto “divieto di concorrenza, in base al quale al locatore è inibito, per tutta la durata del contratto, l’inizio di una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze possano sviare la clientela dell’azienda affittata”.
Se desiderate avere maggiori informazioni in merito al tema dei contratti di affitto d’azienda, vi consigliamo di visitare il sito web delle Camere di Commercio d’Italia.