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Compravendita tra privati

Compravendita tra privati
La compravendita fra privati, salvo specifiche differenti, è regolamentata dal Codice Civile.

Si riportano qui i più rilevanti articoli volti alla comprensione degli oneri e delle responsabilità del venditore e dell’acquirente in una trattativa privata.

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”. Codice civile - Libro IV - Titolo III - articolo 1490

“Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”. Codice civile - Libro IV - Titolo III - articolo 1491

Se risulta un qualche vizio [span=testo-italico]“[…] il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo”[/span]. Codice civile - Libro IV - Titolo III - articolo 1942

“In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi”. Codice civile - Libro IV - Titolo III - articolo 1943

In molti casi, quando ci si riferisce alla compravendita fra privati si pensa immediatamente alla formula “visto e piaciuto” che sembra escludere ogni forma di garanzia per l’acquirente e declinare ogni forma di responsabilità dalle spalle del venditore ma come si è visto, in realtà non è esattamente così nel caso in cui il venditore taccia il vizio consapevolmente.

Quando però si parla di immobili (fabbricati e/o terreni) il discorso è differente poiché la compravendita deve essere sempre siglata mediante la stipula di contratto di compravendita definitivo (rogito) sottoscritto da un notaio.

Per maggiori informazioni sulla materia in oggetto, si consiglia di consultare il Codice Civile.