Case popolari

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP, più comunemente noti come case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto, ad un canone agevolato, alle fasce più deboli della popolazione.
Le case popolari di proprietà statale o comunale, vengono assegnate attraverso le domande pervenute al relativo bando pubblico. Questi alloggi, destinati a persone in difficoltà, siano esse singole o famiglie, sono quindi assegnati sulla base di specifiche graduatorie. Le case popolari hanno un contratto di locazione a tempo indeterminato ed il canone è definito attraverso il reddito complessivo lordo del nucleo familiare.
Le persone che intendono fare richiesta per una casa popolare devono rivolgersi al proprio Comune di residenza per conoscere i bandi di partecipazione per l’assegnazione degli alloggi. Tutti i partecipanti sono tenuti alla compilazione di un apposito modulo nel quale vengono dichiarate informazioni di vario genere (reddito, composizione famiglia, eventuale invalidità, anzianità, figli a carico, ecc).
Tra i requisiti di ammissione, che possono subire della variazioni a discrezione del Comune, si segnalano:
Le case popolari di proprietà statale o comunale, vengono assegnate attraverso le domande pervenute al relativo bando pubblico. Questi alloggi, destinati a persone in difficoltà, siano esse singole o famiglie, sono quindi assegnati sulla base di specifiche graduatorie. Le case popolari hanno un contratto di locazione a tempo indeterminato ed il canone è definito attraverso il reddito complessivo lordo del nucleo familiare.
Le persone che intendono fare richiesta per una casa popolare devono rivolgersi al proprio Comune di residenza per conoscere i bandi di partecipazione per l’assegnazione degli alloggi. Tutti i partecipanti sono tenuti alla compilazione di un apposito modulo nel quale vengono dichiarate informazioni di vario genere (reddito, composizione famiglia, eventuale invalidità, anzianità, figli a carico, ecc).
Tra i requisiti di ammissione, che possono subire della variazioni a discrezione del Comune, si segnalano:
- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea. Sono ammessi i cittadini di altri stati e gli apolidi titolari di carta di soggiorno oppure regolarmente soggiornanti ed in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 27 Legge n. 189/’02) e i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251.
- Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune a cui si riferisce il bando di concorso.
- Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici.
- Reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore ad € 24.689,00 [art. 2, lett. e), della L.R.V. n. 10/96, così come modificato dall’art. 11 della L.R.V. n. 18/2006]. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, fino ad un massimo di € 3.098,74.
- Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta percento di una pensione minima INPS annua (pari, per il 2012, ad € 6.246,89), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale.
- Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.
- Non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.