Rc Auto
La polizza RC Auto (responsabilità civile nei confronti di chi subisce un sinistro) è obbligatoria per legge, la cui copertura minima stabilita oggi per legge è pari 774.685,35 Euro. E' tuttavia consigliabile estendere la copertura almeno a 5.000.000 di Euro (in alcuni casi può essere anche illimitata) con un premio di pochi euro superiore.
La legge 990 del 1969, i cui estratti sono contenuti nei normali contratti di assicurazione, dispone che "il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo soggetto all'assicurazione obbligatoria ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore" ovvero trasferisce tutti i risarcimenti economici (salvo franchigie di piccoli importi presenti su alcuni contratti) da chi ha causato il danno alla compagnia assicurativa.
Il premio assicurativo deve però essere stato pagato regolarmente dall'assicurato, il quale (per tutte le polizze a tacito rinnovo) deve aver provveduto al pagamento dell'importo entro e non oltre i 15 giorni dalla data di scadenza.
Nel caso di polizze a scadenza secca o di disdetta antecedente non ha validità tale periodo aggiuntivo.
La comunicazione da parte delle compagnie di assicurazione che ricordano la scadenza è oggi obbligatoria (secondo la normativa riferita al Decreto Bersani in vigore dal 1° gennaio 2007).
Soggetti esclusi dall'assicurazione RC Auto standard
In caso di incidente, sono esclusi (a meno che il contratto non preveda estensioni o non siano state stipulate assicurazioni aggiuntive): il conducente del veicolo al momento del sinistro, il proprietario e l'usufruttuario del veicolo, i coniugi non legalmente separati ed i conviventi (che danno atto a coppie di fatto), i parenti fino al terzo grado (quindi ascendenti e discendenti anche adottivi).
In caso di incidente
E' obbligatorio, secondo l'articolo 1913 del Codice Civile, denunciare il sinistro entro 3 giorni alla compagnia assicurativa. La constatazione di sinistro, da inviare alla compagnia assicurativa, può essere fatta con il modulo CID di constatazione amichevole del sinistro (secondo la legge 39/1977).
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